Sentenza n. 9420/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro, n. 6131/2025, pubbl. il 28.5.2025, emessa nell'ambito del procedimento R.G.L. n. 2587/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 6131/2025, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo complessivo di 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione, e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta per consentirne l'utilizzo nel rispetto dei vincoli di legge. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto le misure necessarie all'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della pronuncia civile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha premesso che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, allo scopo di assicurare l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato. Quando l'ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza o compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e il Ministero non aveva fornito alcuna spiegazione circa l'avvenuta esecuzione, il TAR ha accertato l'inottemperanza e ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore generale del Ministero competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da esercitare entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro oltre accessori per spese processuali.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle pronunce passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al relativo giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
- Quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice civile resa in funzione di giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha carattere meramente esecutivo e deve limitarsi all'accertamento di un comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto della pronuncia civile né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore della prestazione pubblica, l'Amministrazione, quale debitore dell'obbligo conformativo, deve fornire chiarimenti e indicazioni sull'avvenuta corretta esecuzione del titolo; in mancanza, può essere accertata l'inottemperanza.
- In caso di accertata inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin da subito un commissario ad acta destinato a operare, con facoltà di delega, in caso di perdurante inerzia.
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