Parere n. 613/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. K10/537262 dell’8 aprile 2020 di diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego di concessione della cittadinanza italiana adottato con provvedimento n. K10/537262 dell’8 aprile 2020
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il diniego di concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato dalla carenza del requisito reddituale. Il ricorrente, senza articolare specifiche censure, ha dedotto in sostanza difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’amministrazione avrebbe fondato il provvedimento esclusivamente sull’insufficienza del reddito. Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto, evidenziando redditi inferiori ai parametri di legge negli anni 2012, 2013, 2015 e 2017, nonché l’avvenuta comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La questione esaminata nella fase attuale riguarda tuttavia la regolare instaurazione del contraddittorio, poiché non risulta provata l’effettiva ricezione da parte del ricorrente della relazione istruttoria ministeriale.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito nel merito il ricorso. Ha rilevato che, essendo il ricorso stato presentato personalmente dal ricorrente, occorre assicurare l’effettiva conoscenza della relazione istruttoria ministeriale e la possibilità di presentare osservazioni e controdeduzioni. Poiché agli atti non risultava la prova della ricezione della relazione e il Ministero non aveva dato seguito alla richiesta della Sezione di depositare tale prova, il parere ha disposto un incombente istruttorio: il Ministero dovrà trasmettere la relazione al ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione del parere; il ricorrente potrà presentare eventuali osservazioni e controdeduzioni entro i successivi dieci giorni, depositandole anche presso la Segreteria della Sezione; il Ministero dovrà quindi inoltrare al Consiglio di Stato la relazione definitiva, insieme alla prova della trasmissione al ricorrente. In caso di ingiustificato inadempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.
Osservazioni
Contraddittorio e trasmissione della relazione istruttoria
Non risultando provata l’effettiva ricezione della relazione istruttoria ministeriale da parte del ricorrente, il Ministero dell’interno deve trasmetterla nuovamente entro trenta giorni dalla comunicazione del parere, consentendo al ricorrente di presentare eventuali osservazioni e controdeduzioni nei successivi dieci giorni.
Deposito della prova di trasmissione
Il Ministero deve depositare agli atti la prova dell’avvenuta trasmissione della relazione al ricorrente e inoltrare al Consiglio di Stato la relazione definitiva, unitamente alle eventuali osservazioni del ricorrente.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente; il merito della sussistenza dei requisiti non è stato ancora definito.
art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
Il Ministero ha riferito di avere comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto; il parere interlocutorio non valuta la sufficienza di tale adempimento, concentrandosi sulla prova della ricezione della relazione istruttoria nel procedimento consultivo.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando il ricorrente agisce personalmente, deve essere verificata l’effettiva conoscenza della relazione istruttoria dell’amministrazione e deve essere garantita la possibilità di presentare osservazioni e controdeduzioni prima della definizione dell’affare.
- La mera trasmissione della relazione istruttoria non è sufficiente se non è documentata la sua effettiva consegna o ricezione da parte del ricorrente; in assenza di tale prova, il Consiglio di Stato può disporre un’integrazione istruttoria per assicurare l’integrità del contraddittorio.
- L’ingiustificato mancato adempimento dell’incombente istruttorio disposto nel procedimento consultivo non impedisce necessariamente la decisione, potendo l’affare essere definito sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Diniego di cittadinanza italiana e parere interlocutorio
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino marocchino contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato l’8 aprile 2020. Il provvedimento era fondato sulla carenza del requisito reddituale previsto nell’ambito dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Premesse fattuali e posizione delle parti
Il richiedente aveva presentato l’istanza di cittadinanza il 31 marzo 2015. Il Ministero aveva rilevato redditi pari a € 10.329,00 nel 2012, € 10.690,00 nel 2013, € 5.178,00 nel 2015 e € 4.202,00 nel 2017, inferiori ai parametri considerati applicabili, anche in ragione della composizione del nucleo familiare, formato dal coniuge a carico e da tre figli.
Il ricorrente ha impugnato il diniego senza formulare censure specificamente articolate, deducendo in sostanza il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l’amministrazione avrebbe deciso sulla sola base dell’insufficienza del reddito. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo di avere svolto un’istruttoria completa e richiamando anche la comunicazione del preavviso di rigetto effettuata il 19 agosto 2019 ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza ricevere dall’interessato elementi utili a una diversa valutazione.
Questione procedurale esaminata
La Sezione ha rilevato che il ricorso era stato presentato personalmente dal ricorrente e che non risultava agli atti la prova dell’effettiva ricezione della relazione istruttoria ministeriale. Per tale ragione, non era possibile ritenere pienamente assicurata l’integrità del contraddittorio nel procedimento consultivo.
La Sezione aveva già chiesto al Ministero, con nota del 19 dicembre 2025, di depositare la prova della consegna della relazione trasmessa nel gennaio 2024. Tale richiesta era rimasta senza riscontro.
Incombenti istruttori
Il parere dispone che:
- il Ministero dell’interno trasmetta la relazione istruttoria al ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione del parere;
- il ricorrente possa presentare eventuali osservazioni e controdeduzioni entro i successivi dieci giorni, inviandole al Ministero e depositandole contestualmente anche presso la Segreteria della Sezione;
- il Ministero trasmetta al Consiglio di Stato la relazione definitiva, insieme alla prova dell’avvenuta trasmissione al ricorrente.
In caso di mancato e ingiustificato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.
Esito e prosecuzione del procedimento
Il parere è interlocutorio e non contiene una decisione sul merito del diniego di cittadinanza, né sui dedotti vizi di istruttoria e motivazione o sulla concreta sussistenza del requisito reddituale. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.
La Sezione ha inoltre disposto la trasmissione del parere al ricorrente e l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificarlo, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e l’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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