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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16964/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui le era stato rideterminato il reddito di partecipazione per l’anno d’imposta 2003, in conseguenza di un accertamento eseguito nei confronti della società di capitali di cui era socia. La CTR aveva respinto l’appello, ritenendo legittimo il raddoppio dei termini di accertamento per la ricorrenza di una fattispecie penalmente rilevante, anche senza l’effettiva presentazione della denuncia, e aveva ritenuto fondate le riprese a tassazione riferite a costi ritenuti fittizi e alle quote di ammortamento da essi derivate, collegate a operazioni oggettivamente inesistenti. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R. n. 633/1972 e della l. n. 208/2015, sostenendo che il raddoppio dei termini operi solo in presenza di denuncia penale effettivamente presentata entro il termine ordinario di decadenza; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere spiegato perché fosse legittimo il recupero dei costi inesistenti anche se non dedotti, o dedotti solo tramite ammortamento; 3) violazione delle norme sulla determinazione del reddito d’impresa, sostenendo che non può essere recuperato a tassazione un costo non dedotto, o dedotto solo nella misura dell’ammortamento, anche se fittizio.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, per la disciplina applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento dipende dalla sussistenza dei presupposti che rendono obbligatoria la denuncia penale, e non dalla sua effettiva presentazione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, perché la ricorrente aveva allegato l’ammortamento dei costi ma senza darne concreta dimostrazione documentale; inoltre ha richiamato il giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società, nel quale era già stato accertato che i costi erano fittizi e che da essi derivavano gli utili extracontabili posti a base dei recuperi verso la socia. Conseguentemente la contribuente non aveva fornito prova contraria idonea a superare la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell’intimata, ma è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Il raddoppio dei termini di accertamento opera, per la disciplina applicabile ratione temporis, quando ricorrono i presupposti che rendono obbligatoria la denuncia penale, a prescindere dalla sua effettiva presentazione.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    La Corte lo legge in continuità con l’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, escludendo che sia necessaria la presentazione della denuncia per il raddoppio dei termini.

  • art. 1, commi 130, 131 e 132, l. n. 208/2015

    Le modifiche richiamate non conducono, nel caso concreto, a richiedere la presentazione effettiva della denuncia come شرط per il termine allungato, secondo la ricostruzione accolta dalla Corte.

  • art. 2 d.lgs. n. 128/2015

    La Corte esclude che l’abrogazione richiamata dalla ricorrente elimini il raddoppio dei termini nel caso in cui sussistano i presupposti dell’obbligo di denuncia.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione apparente non è accolta perché i motivi di ricorso difettano di specificità e autosufficienza.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria di merito è ritenuta non censurabile nei termini prospettati, in mancanza di adeguata specificazione delle allegazioni difensive.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso invoca i nn. 3 e 4, ma la Corte ritiene i motivi infondati o inammissibili per le ragioni illustrate.

  • artt. 81 e 102 ss. d.P.R. n. 917/1986

    Le norme sulla determinazione del reddito non impediscono il recupero di costi fittizi e delle conseguenti quote di ammortamento, ma la censura è comunque inammissibile per difetto di prova specifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La soccombenza comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel regime applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento tributario presuppone la sussistenza dei fatti che rendono obbligatoria la denuncia penale, non già la prova dell’effettivo invio della denuncia entro il termine ordinario.
  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento degli utili extracontabili in capo alla società costituisce antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti del socio; il socio può superare la presunzione di percezione degli utili solo fornendo prova contraria della destinazione non personale degli stessi o della propria assoluta estraneità alla gestione sociale.
  • Le censure che contestano il recupero di costi fittizi o delle correlate quote di ammortamento devono essere specifiche e autosufficienti, con concreta dimostrazione documentale delle deduzioni effettuate; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Il giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società può spiegare effetti riflessi nel giudizio promosso dal socio, incidendo sull’accertamento presupposto e sulla possibilità di contestare nuovamente gli utili extracontabili già definitivamente accertati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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