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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20181/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Bari (giudice dell'esecuzione) che aveva riconosciuto la continuazione tra sentenze e rideterminato la pena unica; il motivo centrale del ricorso è la violazione dell'art. 665, comma 4, c.p.p., per incompetenza del giudice dell'esecuzione: secondo il ricorrente la competenza per decidere sull'incidente esecutivo spettava al giudice di primo grado (Giudice per le indagini preliminari/Tribunale dibattimentale) poiché la riforma in appello aveva riguardato esclusivamente la pena (riduzione quoad poenam, patteggiamento in appello) e non una rielaborazione sostanziale del giudizio di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale dibattimentale di Bari (correzione materiale successiva al dispositivo per indicare correttamente il destinatario della trasmissione). La Corte ha motivato che la competenza del giudice dell'esecuzione è funzionale e assoluta e che, nel caso di riforma limitata al trattamento sanzionatorio (riduzione della pena in appello senza rielaborazione sostanziale), la competenza in executivis rimane del giudice di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma definisce il criterio per individuare il giudice competente in materia esecutiva; la Corte ha interpretato che la competenza è funzionale, assoluta e va individuata secondo tale articolo, rimanendo al giudice di primo grado quando la riforma in appello è limitata alla pena.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Richiamato per indicare che alcune sentenze erano già state unificate ai sensi di tale disposizione; la norma serve a regolare l'unificazione delle pene tra sentenze separate.

  • art. 599-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento relativo al "patteggiamento in appello": la giurisprudenza applica i principi di tale disciplina per stabilire che, se la riforma in appello è esclusivamente quoad poenam (accordo sulla pena), la competenza esecutiva resta al giudice di primo grado.

  • art. 625-bis, comma 3, in relazione all'art. 130, cod. proc. pen.

    Utilizzati per giustificare la correzione di un errore materiale nel dispositivo della sentenza di cassazione (sostituzione della dicitura "Giudice per le indagini preliminari del Tribunale" con "Tribunale dibattimentale di Bari").

Massime di principio

  • La competenza del giudice dell'esecuzione è funzionale e va individuata in modo unitario ai sensi dell'art. 665 c.p.p.; è un requisito assoluto e non derogabile.
  • Se la sentenza di appello ha rielaborato in modo sostanziale la decisione di primo grado (es. riconoscimento o esclusione di circostanze attenuanti/aggravanti, diversa comparazione delle pene, riconoscimento della continuazione che incide sulla persona della pena), la competenza esecutiva spetta alla Corte d'appello che ha modificato sostanzialmente.
  • Se la riforma in appello riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio (riduzione della pena, patteggiamento in appello, modifica quoad poenam senza incidere sulle determinazioni sostanziali del giudizio), la competenza in materia esecutiva resta del giudice di primo grado.
  • In presenza di dubbi sulla natura della modifica operata in appello (sostanziale vs. solo quoad poenam), occorre esaminare la motivazione e gli effetti della decisione: se la nuova pena deriva da una rielaborazione delle ragioni di fatto o di diritto, probabilmente la competenza è della corte d'appello; se deriva da un accordo o mera rideterminazione numerica della pena, la competenza è del primo grado.
  • Errori materiali nel dispositivo della decisione di legittimità possono essere corretti ai sensi dell'art. 625-bis e art. 130 c.p.p.; tali correzioni non cambiano il contenuto sostanziale della pronuncia ma solo la dizione formale del destinatario degli atti.

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