Sentenza n. 4809/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e politiche sociali 14/12/2022, n. 2022-D337-00238, prot. n. 13812, avente ad oggetto "Definizione dell''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell''articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall''articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" e dei relativi allegati A-2015, A-2016, A-2017 e A-2018; della determinazione dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e politiche sociali 13/1/2023, n. 2023-D337-00009, PAT-13/01/2023124, avente ad oggetto "Disposizioni in ordine ai termini di scadenza relativi alla procedura di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell''articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall''articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di cui alla determinazione del Dipartimento Salute e politiche sociali n. 13812 del 14 dicembre 2022"; della nota della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e politiche sociali 10/11/2022, prot. n. 0769504 e n. D337/S128/2022/22.6-2022-3, avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell''art. 25 della legge provinciale sull''attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all''articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015"; della nota della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Salute e politiche sociali 17/11/2022, prot. n. D337/2022/22.6-2022-3/AA/CA/rf, con la quale è stato comunicato all''odierna ricorrente che il procedimento di definizione del ripiano di spesa per i dispositivi medici era ancora in corso; della deliberazione del Direttore Generale dell''Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento 16/9/2019, n. 499, avente ad oggetto "Ricognizione straordinaria della spesa per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018"; della nota del Ministero della Salute – Direzione generale della programmazione sanitaria 5/8/2022 (non conosciuta), avente ad oggetto "Nota esplicativa Ripiano dispositivi medici 2015-2018, in attuazione dell''articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall''articolo 1, comma 557, della legge 30 novembre 2018, n. 145"; del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze, del 6/7/2022, avente per oggetto la "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; del decreto del Ministro della Salute 6/10/2022, avente per oggetto la "Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione del provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; dell''accordo sottoscritto in data 7/11/2019, rep. atti n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9-ter del d.l. 19/6/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2015, n. 125, avente ad oggetto l''"Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018"; della circolare del Ministero della Salute 29/7/2019, prot. n. 22413, avente ad oggetto "Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78"; di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, conseguente e/o comunque connesso, finalizzato a richiedere direttamente o indirettamente alla Società ricorrente di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi incluse – per quanto occorrer possa – le Intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14/9/2022 e del 28/9/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione della Provincia Autonoma di Trento che individuava l'impresa tra le aziende tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018 e quantificava in euro 261.029,69 l'importo dovuto, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la determinazione provinciale del 14 dicembre 2022 e i relativi allegati, con cui erano stati definiti l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al ripiano dello sforamento del tetto di spesa provinciale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e gli importi rispettivamente dovuti. Per la ricorrente era stato richiesto il versamento complessivo di euro 261.029,69. Sono stati inoltre impugnati gli atti provinciali successivi e presupposti, la ricognizione straordinaria della spesa, gli atti ministeriali di certificazione e di indirizzo, l'accordo Stato-Regioni-Province autonome, la circolare ministeriale e le intese della Conferenza permanente. Dal testo della sentenza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuto difetto di interesse senza esame del merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nelle more del giudizio, l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, ha consentito di adempiere agli obblighi di ripiano mediante il pagamento ridotto al 25% degli importi originariamente richiesti. L'impresa ha effettuato il versamento dell'importo ridotto l'8 settembre 2025 e la Provincia Autonoma di Trento ne ha preso atto con determinazione del 18 dicembre 2025. Tale sopravvenienza ha reso inutile la prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha distinto la cessazione della materia del contendere, che presuppone la piena realizzazione dell'interesse sostanziale perseguito, dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ravvisabile quando un nuovo assetto di interessi rende impossibile o comunque inutile il conseguimento del bene della vita mediante la prosecuzione del processo. Le spese sono state compensate per la natura processuale della decisione e la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali …
La disposizione consente il pagamento degli importi di ripiano in misura ridotta al 25% e prevede, al ricorrere degli adempimenti indicati, la definizione dei ricorsi proposti contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici posti a carico delle aziende fornitrici.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nel contesto della definizione del giudizio.
Massime di principio
- La sopravvenienza di un nuovo assetto di interessi che renda inutile o impossibile il conseguimento del bene della vita mediante la prosecuzione del giudizio determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La cessazione della materia del contendere richiede la piena realizzazione dell'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente; essa si distingue dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando la prosecuzione del processo non è più utile per effetto di una sopravvenienza, anche senza piena soddisfazione della pretesa originaria.
- Il pagamento dell'importo ridotto previsto dalla normativa sopravvenuta per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, seguito dall'accertamento provinciale dell'avvenuto versamento, rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso contro il provvedimento originario di ripiano, quando viene meno l'utilità concreta della decisione giudiziale.
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