Cassazione Civile, Ordinanza n. 27426/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da una cessione di ramo d'azienda poi dichiarata inefficace, con conseguente affermazione della prosecuzione de iure del rapporto di lavoro con la società cedente. La Corte d'appello aveva condannato la società cedente a corrispondere al lavoratore una somma a titolo di retribuzioni per il periodo luglio 2009 - novembre 2013, cioè per il tempo in cui, cessato il lavoro alle dipendenze della cessionaria, il lavoratore non aveva percepito compensi. La ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: (1) violazione degli artt. 1372, 1373, 1406 e 2112 c.c., sostenendo che la risoluzione consensuale del rapporto con la cessionaria avrebbe impedito l'azione risarcitoria/retributiva contro la cedente, perché avrebbe fatto venir meno il presupposto del rapporto di lavoro; (2) violazione degli artt. 2697 e 1227 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la Corte non avrebbe ridotto il danno liquidato. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la continuità giuridica del rapporto con la cedente nonostante le vicende del rapporto di fatto con la cessionaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, una volta accertata l'inefficacia della cessione di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., il rapporto con la cedente resta nella sua titolarità e sopravvive alle vicende del distinto rapporto instaurato di fatto con la cessionaria; la transazione o risoluzione consensuale intervenuta con quest'ultima è res inter alios acta e non incide sul rapporto giuridico ancora in essere con la cedente. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per promiscuità tra censure di violazione di legge e vizio di motivazione e comunque infondato nella sostanza, rilevando che la pretesa del lavoratore aveva natura retributiva e non risarcitoria, sicché l'art. 1227 c.c. non era applicabile. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1372 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia estintiva della risoluzione consensuale, ma non ritenuto idoneo a incidere sul rapporto giuridico con la cedente dopo l'inefficacia della cessione
art. 1373 c.c.
invocato dalla ricorrente nel quadro della pretesa cessazione del rapporto, ma non decisivo nel caso di cessione inefficace
art. 1406 c.c.
richiamato per ribadire che la cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto, consenso che difettava nella vicenda ricostruita come cessione inefficace
art. 2112 c.c.
norma centrale: solo il trasferimento d'azienda legittimo determina continuità del rapporto; se mancano i presupposti legali, il rapporto resta in capo al cedente e si configura una duplicità tra rapporto giuridico con il cedente e rapporto di fatto con il cessionario
art. 2697 c.c.
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ha ravvisato una reale violazione dell'onere della prova rispetto alla decisione di merito
art. 1227 c.c.
ritenuto inapplicabile perché disciplina la riduzione del danno nelle fattispecie risarcitorie, mentre qui la pretesa è stata qualificata come retributiva
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
utilizzato per introdurre censure di violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte rileva la formulazione promiscuamente cumulata del motivo
art. 380 bis.1 c.p.c.
menzionato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
posto a fondamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
art. 1-bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In caso di cessione di ramo d'azienda inefficace o non riconducibile ai presupposti dell'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro non si trasferisce validamente al cessionario e resta giuridicamente in capo al cedente, mentre il rapporto con il cessionario può assumere solo rilevanza di fatto.
- Le vicende estintive del rapporto instaurato di fatto con il cessionario, compresa una risoluzione consensuale o conciliazione, non incidono sul distinto rapporto giuridico rimasto in vita con il cedente, poiché tale accordo è res inter alios acta.
- Quando la pretesa del lavoratore deriva dalla mancata corresponsione di retribuzioni in una vicenda di cessione inefficace, la domanda va qualificata in termini retributivi e non risarcitori; di conseguenza non si applica l'art. 1227 c.c.
- Nel ricorso per cassazione, la commistione non scindibile tra doglianze di violazione di legge e di vizio di motivazione può determinare l'inammissibilità del motivo per promiscuità.
- La riduzione del quantum ex art. 1227 c.c. presuppone una domanda risarcitoria, non essendo estensibile a una pretesa avente natura di corrispettivo retributivo dovuto per un rapporto di lavoro ancora giuridicamente esistente.
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