Cassazione Civile, Ordinanza n. 35611/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Nel corso di una complessa esecuzione immobiliare riunita, rimase da liquidare un appartamento in comproprietà, gravato da ipoteca fondiaria e da pignoramento originariamente eseguito da un istituto di credito poi cessionario del credito. Una comproprietaria propose opposizione deducendo, da un lato, la mancata rinnovazione ventennale dell'ipoteca e, dall'altro, la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento. Il tribunale ordinò l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti delle procedure riunite, ritenendo necessario il litisconsorzio; poiché l'integrazione non fu notificata a uno dei soggetti indicati, dichiarò l'estinzione del giudizio. La società cessionaria ricorse per cassazione sostenendo che il tribunale aveva erroneamente applicato l'art. 102 c.p.c., perché aveva esteso il contraddittorio a tutte le parti di procedure esecutive riunite ma autonome ex art. 493 c.p.c., già definite per gli altri cespiti, e che pertanto l'ordine di integrazione sarebbe stato illegittimo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza. Ha rilevato che il ricorso non chiariva in modo sufficiente la posizione processuale della opponente, ossia se fosse terza esecutata ex art. 602 c.p.c. oppure mera comproprietaria non esecutata; da ciò dipendeva sia la qualificazione dell'opposizione come opposizione ex art. 617 c.p.c. o come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., sia il mezzo di impugnazione corretto. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso non spiegava la posizione del litisconsorte pretermesso e degli altri intimati rispetto alla procedura, sicché non era possibile verificare l'asserita superfluità dell'integrazione del contraddittorio. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
La censura verteva sulla pretesa errata applicazione del litisconsorzio necessario; la Corte non ha esaminato il merito della doglianza perché il ricorso era privo degli elementi necessari per valutarla.
art. 493 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'autonomia dei pignoramenti riuniti e quindi l'erroneità dell'estensione del contraddittorio a tutte le parti delle diverse procedure.
art. 602 c.p.c.
La qualifica della opponente come terza esecutata avrebbe inciso sulla legittimazione e sul mezzo di impugnazione; la Corte osserva che il ricorso non chiariva se la parte rivestisse tale qualità.
art. 617 c.p.c.
Se l'opposizione riguardava il solo quomodo dell'esecuzione, la qualificazione del rimedio come opposizione agli atti esecutivi imponeva il relativo regime impugnatorio; il ricorso non consentiva di verificare correttamente tale inquadramento.
art. 615, comma 2, c.p.c.
Per la doglianza concernente il diritto a procedere ad esecuzione forzata per mancato rinnovo dell'ipoteca, la Corte ritiene che il rimedio corretto contro l'ordinanza estintiva sarebbe stato l'appello.
art. 100 c.p.c.
La Corte richiama l'interesse ad agire per evidenziare che, se la opponente non fosse stata direttamente esecutata, potrebbe difettare la legittimazione a proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché non espone in modo sufficiente i fatti e le posizioni processuali rilevanti per consentire il controllo di legittimità.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Richiamato solo per la scansione procedurale della decisione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è formalmente rubricato come violazione di legge, ma è comunque inammissibile per difetto di autosufficienza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la censura dipende dalla qualificazione della posizione processuale della controparte o dei litisconsorti, il ricorrente deve esporre in modo completo e autosufficiente i fatti processuali rilevanti; in difetto, il controllo di legittimità è precluso.
- Ai fini della scelta del mezzo di impugnazione, rileva la qualificazione data dal provvedimento impugnato secondo il principio dell'apparenza; se la qualificazione manca o non è chiarita nel ricorso, il motivo può risultare inammissibile.
- Quando una doglianza investe sia il quomodo dell'esecuzione sia il diritto di procedere ad esecuzione forzata, il ricorrente deve distinguere con precisione i diversi profili, perché da essi dipendono rito, legittimazione e rimedio impugnatorio.
- La deduzione di un litisconsorzio necessario o dell'illegittimità dell'ordine di integrazione del contraddittorio presuppone che il ricorso chiarisca la posizione processuale di tutti i soggetti coinvolti e la concreta utilità della loro partecipazione al giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35544/2023 del 20/12/2023
- ordinanza_civile · 20 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35546/2023 del 20/12/2023
- ordinanza_civile · 20 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35547/2023 del 20/12/2023
- ordinanza_civile · 20 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35548/2023 del 20/12/2023
- ordinanza_civile · 20 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35549/2023 del 20/12/2023
- ordinanza_civile · 20 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35550/2023 del 20/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →