Sentenza n. 1053/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale di presa d’atto della conclusione positiva della conferenza di servizi relativa alla variante alla procedura abilitativa semplificata per un impianto fotovoltaico, verbale della conferenza di servizi e comunicazione provinciale di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti autorizzatori relativi a un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 8.999,70 kWp, da realizzarsi su terreni confinanti con la loro abitazione. Hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 7 l. 241/1990 e difetto di istruttoria, per omessa comunicazione di avvio e mancato coinvolgimento dei proprietari confinanti; 2) violazione dell’art. 20 d.lgs. 199/2021 e del d.m. 10 settembre 2010, nonché dei principi di correttezza, imparzialità, buon andamento e precauzione, sostenendo che l’area non fosse una cava cessata, non recuperata o in degrado ambientale e quindi non fosse area idonea, nonché lamentando l’omessa acquisizione del parere paesaggistico della Soprintendenza; 3) violazione della disciplina sugli impianti da fonti rinnovabili e sulla VIA, per avere il proponente separato l’impianto principale dalle opere di connessione alla rete, così da beneficiare della soglia di esenzione dallo screening; 4) omessa sottoposizione del progetto alla verifica di assoggettabilità a VIA, sul presupposto che l’area non fosse idonea e che dovesse applicarsi la soglia ordinaria di 1 MW anziché quella elevata a 10 MW; 5) omessa valutazione dell’impatto cumulativo con altri impianti presenti nella zona, incluso un impianto di cogenerazione alimentato a biogas. I ricorrenti hanno inoltre formulato in memoria ulteriori censure, ritenute tardive e non ritualmente notificate.
La decisione
Il ricorso è stato respinto nel merito. Le nuove censure formulate nella memoria del 19 giugno 2026 sono state dichiarate inammissibili o tardive perché non notificate alle controparti e ulteriori rispetto ai motivi originari; è stata inoltre ritenuta irrilevante la normativa sopravvenuta del d.lgs. 190/2024. Il primo motivo è stato respinto: per gli impianti da fonti rinnovabili non sussiste, in via generale, l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai terzi potenzialmente controinteressati, salvo la necessità di espropriare o asservire beni di terzi. La tutela partecipativa è assicurata, nei casi previsti, dalla pubblicazione della domanda e della documentazione progettuale. La mera vicinitas non è sufficiente, anche perché l’impatto degli impianti fotovoltaici rileva sul piano paesaggistico solo in presenza di vincoli di tutela, nella specie insussistenti. Il secondo motivo è stato respinto. L’art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021 utilizza una formulazione ampia, comprendendo anche le cave cessate; la qualificazione dell’area come idonea ex lege non comporta comunque l’automatico rilascio dell’autorizzazione. Per stabilire se una cava sia non recuperata occorre fare riferimento alla disciplina regionale dell’attività estrattiva; nella specie non risultavano attivate le procedure previste dall’art. 18 l.r. Marche n. 71/1997. La rappresentazione dello stato dei luoghi spettava ai progettisti. Non era necessario acquisire l’assenso della Soprintendenza perché l’area non era sottoposta a vincolo paesaggistico. Il terzo motivo è stato respinto perché la normativa vigente consente titoli separati per l’impianto principale e per le opere di connessione. Ai fini delle soglie VIA rileva, in via generale, l’impianto principale; le opere di connessione possono rilevare autonomamente quando producano specifici impatti. Un elettrodotto completamente interrato, come quello in esame, non era suscettibile di arrecare rilevanti compromissioni ambientali o paesaggistiche e poteva essere autorizzato separatamente. Il quarto motivo è stato respinto per le medesime ragioni: la soglia di 10 MW prevista dalla disciplina vigente riguardava l’impianto principale e il progetto non doveva essere sottoposto a screening VIA. Il quinto motivo è stato respinto. Il d.m. 30 marzo 2015 impone la valutazione dell’impatto cumulativo solo rispetto a interventi appartenenti alla stessa categoria progettuale dell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006. La categoria va individuata in base alla tecnologia utilizzata: gli impianti fotovoltaici sono impianti non termici, mentre il cogeneratore a biogas è un impianto termico e non doveva essere computato. La potenza cumulativa dei due impianti fotovoltaici non superava la soglia di 10 MW. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
Non impone, per gli impianti da fonti rinnovabili, la comunicazione di avvio del procedimento ai terzi potenzialmente controinteressati, salvo la necessità di espropriare o asservire beni di terzi.
art. 14 e seguenti l. 241/1990
Disciplina la conferenza di servizi decisoria utilizzata per la definizione del procedimento autorizzatorio.
art. 20 d.lgs. 199/2021
Individua le aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili; la previsione di idoneità ex lege non determina automaticamente il rilascio dell’autorizzazione.
art. 20, comma 8, lett. c), d.lgs. 199/2021
le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento
La formulazione ampia comprende situazioni diverse, tra cui le cave cessate; per qualificare una cava come non recuperata occorre fare riferimento alla disciplina regionale dell’attività estrattiva.
art. 18 l.r. Marche n. 71/1997
Rileva per la verifica della qualificazione dell’area estrattiva come cava non recuperata; nella specie non risultavano svolte le relative procedure.
d.m. 10 settembre 2010
Le disposizioni incompatibili con la disciplina successiva in materia di assoggettabilità a VIA degli impianti da fonti rinnovabili sono state ritenute implicitamente abrogate.
d.lgs. 28/2011
La disciplina degli impianti da fonti rinnovabili consente, secondo il quadro normativo vigente, il rilascio di titoli separati per impianto principale e opere di connessione, nei limiti indicati dal giudice.
art. 6, comma 6, lett. d), d.lgs. 152/2006
Prevede la sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti rientranti nell’allegato IV, comprese le soglie relative agli impianti industriali non termici per la produzione di energia.
art. 47, comma 11-bis, d.l. 13/2023, convertito dalla l. 41/2023
All’epoca dei fatti elevava a 10 MW la soglia rilevante per gli impianti fotovoltaici collocati nelle aree previste dalla disposizione; la soglia riguarda in generale l’impianto principale.
d.m. 30 marzo 2015
Disciplina i criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA e impone la valutazione dell’impatto cumulativo con interventi appartenenti alla stessa categoria progettuale dell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.
art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2011
È stato ritenuto non decisivo nella fattispecie, in quanto la disciplina successiva del d.m. 30 marzo 2015 limita la valutazione cumulativa agli interventi appartenenti alla stessa categoria progettuale.
Massime di principio
- Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la mera vicinitas non impone la comunicazione individuale di avvio del procedimento ai proprietari confinanti; tale obbligo sussiste, in via generale, solo quando la realizzazione dell’impianto comporti espropriazione o asservimento di beni di terzi. La partecipazione dei terzi può essere assicurata mediante le forme di pubblicità previste dalla disciplina del procedimento e della VIA.
- La qualificazione legislativa di un’area come idonea all’installazione di impianti da fonti rinnovabili non comporta l’automatico rilascio del titolo autorizzatorio, ma elimina soltanto uno specifico ostacolo normativo, restando necessaria la verifica degli ulteriori presupposti autorizzativi.
- Ai fini della qualificazione di una cava come area idonea in quanto non recuperata, l’amministrazione deve fare riferimento alla disciplina regionale dell’attività estrattiva; la mera utilizzazione attuale del terreno o la sua descrizione nella relazione progettuale non sostituiscono gli accertamenti previsti da tale disciplina.
- Le opere di connessione alla rete possono essere oggetto di un titolo autorizzatorio separato rispetto all’impianto da fonti rinnovabili. Ai fini delle soglie di screening VIA, le opere di connessione rilevano autonomamente quando siano suscettibili di produrre specifici impatti ambientali o paesaggistici; un elettrodotto completamente interrato, in assenza di autonomi impatti rilevanti, può essere considerato separatamente dall’impianto principale.
- La valutazione dell’impatto cumulativo prevista dal d.m. 30 marzo 2015 riguarda gli interventi appartenenti alla stessa categoria progettuale dell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, individuata in base alla tecnologia di produzione: gli impianti fotovoltaici, quali impianti non termici, non devono essere cumulati con impianti termici alimentati a biogas.
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