Sentenza n. 747/2026 - Genova, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 28.11.2024, n. 1219.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 28 novembre 2024, n. 1219, relativa all'attribuzione della carta del docente per tre annualità scolastiche
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti fino al saldo. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha inoltre chiesto l'adozione delle misure necessarie a garantire l'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni nel merito da parte del Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme relative alle tre annualità riconosciute dal giudice del lavoro. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un termine ulteriore di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta della ricorrente, il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per procedere giudizialmente all'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In presenza di una richiesta di parte e dell'inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare una somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una pronuncia esecutiva, il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni è decorso e non risultano contestazioni idonee a giustificare l'inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione in caso di persistente inadempimento.
- Su richiesta della parte e in presenza dei relativi presupposti, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., determinandone l'importo giornaliero e il periodo di decorrenza fino all'esecuzione o all'insediamento del commissario ad acta.
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