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Ordinanza

Ordinanza n. 837/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Trezzano sul Naviglio n. -OMISSIS- di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, relativa all’immobile di Via -OMISSIS- a Trezzano sul Naviglio (MI) identificato al N.C.E.U. al -OMISSIS- -OMISSIS-, emessa in data 9 gennaio 2026 e notificata il successivo 13 gennaio 2026; - della comunicazione prot. -OMISSIS-del 27 novembre 2025 di avvio del procedimento finalizzato all’adozione di provvedimento per l’annullamento dell’istanza P.d.C. n. 18/18, come modificata dalla s.c.i.a. n. 46/20, riguardante la realizzazione di intervento di recupero sottotetto dell’immobile sito in Via Gaetano Donizzetti n. 20 a Trezzano sul Naviglio (MI), identificato al N.C.E.U. al -OMISSIS-, -OMISSIS- e accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, ricevuta in data 30 dicembre 2025; - di ogni atto preordinato, conseguente e connesso.

Giustizia amministrativa202600949

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di rimessione in pristino delle opere edilizie e comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’annullamento del permesso di costruire, come modificato da SCIA, e all’accertamento dei presupposti dell’art. 31 d.P.R. 380/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario edilizio)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di rimessione in pristino relativa a un intervento di recupero del sottotetto, nonché la comunicazione di avvio del procedimento volto all’annullamento dell’istanza di permesso di costruire n. 18/18, come modificata dalla SCIA n. 46/20, e all’accertamento dei presupposti dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia dell’ordinanza. Il fumus boni iuris è stato prospettato in relazione al fatto sopravvenuto che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4329/2026, aveva accolto l’appello dell’odierno ricorrente e riformato la precedente sentenza del TAR n. 2094/2025, posta a fondamento dell’ordinanza comunale impugnata, con la quale era stato annullato, nella parte di interesse della controinteressata, il titolo edilizio rilasciato al ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecuzione del provvedimento impugnato. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris alla luce della sentenza sopravvenuta del Consiglio di Stato, che aveva riformato la decisione del TAR posta a fondamento dell’ordinanza comunale di rimessione in pristino. Ha inoltre ravvisato il danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione delle opere di ripristino edilizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 7 aprile 2027.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    condizioni di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001

    La norma è richiamata quale base normativa per l’accertamento dei presupposti della rimessione in pristino delle opere edilizie.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale e consente la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato in presenza dei relativi presupposti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato ai fini dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la riforma da parte del giudice d’appello della sentenza posta a fondamento del provvedimento amministrativo impugnato può integrare il fumus boni iuris necessario per sospendere l’esecuzione dell’atto.
  • L’ordine di rimessione in pristino di opere edilizie può determinare un danno grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare, in ragione della materiale trasformazione dei luoghi e degli effetti difficilmente reversibili dell’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàAutotutela decisoria

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