Cassazione Penale, Sentenza n. 34337/2023 del 03/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza (16/05/2023) sostenendo inosservanza ed errata applicazione degli artt. 391, comma 7, e 128 c.p.p., per il presunto tardivo deposito dell'ordinanza: secondo il ricorrente il provvedimento sarebbe stato depositato il 24/05/2023, oltre il termine perentorio, e perciò chiede l'annullamento dell'arresto e di ogni suo atto conseguente
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in parte per genericità (il motivo era formulato in modo non specifico e non contestava espressamente la misura cautelare) e in parte per manifesta infondatezza. Dalla documentazione è emerso che l'ordinanza di convalida era stata effettivamente depositata il 19/05/2023 alle ore 10:12, nei termini dell'art. 390 c.p.p.; la data del 24/05/2023 era la ricezione dell'avviso di deposito da parte del difensore, non il deposito dell'atto. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi degli artt. richiamati (tra cui art. 616 c.p.p.) e con gli adempimenti di cancelleria all'art. 94, comma 1‑ter delle disposizioni di attuazione
Norme richiamate
art. 391, comma 7 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la invalidità del deposito tardivo; la Corte rileva che il vizio non è provato e che il deposito è avvenuto nei termini, perciò la norma non trova applicazione nella forma dedotta dal ricorrente
art. 128 c.p.p.
Invocata dal ricorrente in relazione ai termini e alle formalità del procedimento; la Corte ritiene la censura generica e non precisa come la norma sarebbe stata violata, quindi la deduzione viene respinta
art. 390 c.p.p.
Interpretata dalla Corte come norma che fissa il termine per il deposito dell'atto di convalida: il timbro di cancelleria (19/05/2023 ore 10:12) prova il deposito nel termine, distinguendo il momento del deposito dall'avviso di ricezione al difensore
art. 616 c.p.p.
Applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile o infondato
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (inoltro, comunicazioni), richiamata nel dispositivo per le formalità esecutive
Massime di principio
- Il termine rilevante per valutare la tempestività del deposito di un provvedimento è la data e l'ora del timbro di cancelleria che attesta il deposito, non la data in cui il difensore riceve l'avviso di deposito
- Un ricorso che deduca vizi processuali in modo generico o senza specificare i motivi relativi a ciascun atto impugnato è suscettibile di essere dichiarato inammissibile per genericità
- Se si intende impugnare sia la convalida dell'arresto sia l'applicazione di misure cautelari, è necessario indicare chiaramente e distintamente le doglianze relative a ciascun provvedimento
- La documentazione di cancelleria (timbri e annotazioni) ha valore probatorio essenziale per stabilire il rispetto dei termini procedurali
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle ammende) quando previsto dalle norme processuali
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