Cassazione Civile, Ordinanza n. 15287/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di intimazione di pagamento collegato a tre cartelle. In primo grado, la commissione tributaria aveva dichiarato cessata la materia del contendere per due cartelle dopo che la Regione aveva disposto lo sgravio, e aveva annullato l’intimazione limitatamente alla terza cartella per mancata prova della notifica, compensando le spese quanto alle prime due e condannando solo l’agente della riscossione alle spese nella misura della metà. La contribuente aveva poi impugnato la regolazione delle spese, sostenendo che la compensazione parziale fosse illegittima perché fondata sul solo rilievo che lo sgravio era derivato da un vizio formale di notifica e non da ragioni di merito, senza che fossero indicate gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e in violazione dell’art. 24 Cost. La CTR aveva rigettato la revocazione e confermato la decisione sulle spese; la contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente a tale profilo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata sulla compensazione parziale delle spese fosse insufficiente e giuridicamente erronea, perché la mera circostanza che l’annullamento dello sgravio fosse dipeso da un vizio di notifica delle cartelle e non dall’inesistenza del credito tributario non integra, da sola, una grave ed eccezionale ragione idonea a derogare al principio della soccombenza nel processo tributario. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio in diversa composizione, limitatamente alla statuizione sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; le questioni relative alla Regione Lazio non sono state oggetto di specifico motivo di ricorso. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso per revocazione avverso la precedente sentenza di appello
nel processo tributario il principio è quello della soccombenza; la compensazione è eccezionale e richiede soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate
art. 9, comma 1, lett. f), nn. 1 e 2, d.lgs. n. 156/2015
citato per la modifica della disciplina delle spese nel processo tributario con decorrenza dal 1 gennaio 2016
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla compensazione delle spese
richiamato in via comparativa quale disciplina della compensazione delle spese, nella formulazione modificata e nei limiti dell’intervento della Corte costituzionale
d.l. 12 settembre 2014, n. 132
richiamato come fonte della modifica dell’art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese
legge di conversione del d.l. n. 132/2014 richiamata nel contesto della disciplina delle spese
Corte cost. n. 77/2018
richiamata per l’ampliamento della possibilità di compensare le spese anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per distinguere l’annullamento in autotutela dalla compensazione delle spese nel giudizio tributario
Massime di principio
- Nel processo tributario la regola generale è la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese; la compensazione rappresenta una deroga di stretta interpretazione.
- La compensazione delle spese è ammissibile solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere indicate espressamente e in modo logicamente coerente nella motivazione.
- La mera circostanza che l’atto impositivo o di riscossione sia stato annullato per un vizio formale, come la mancata prova della notifica, non costituisce di per sé una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione.
- L’annullamento o lo sgravio in autotutela non comporta automaticamente la compensazione delle spese: il giudice deve comunque procedere a una valutazione complessiva della lite.
- In sede di legittimità, il vizio della statuizione sulle spese può essere censurato quando la motivazione non rende effettivo il controllo sulla ricorrenza dei presupposti legali della deroga al principio di soccombenza.
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