Cassazione Civile, Ordinanza n. 25803/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento IVA per l'anno 2005, recuperando l'imposta detratta su acquisti di mosto fatturati da un'altra società ritenuta interposta e contestando che tali operazioni fossero oggettivamente inesistenti, con irrogazione delle sanzioni. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo non dimostrata la fittizietà delle operazioni. In cassazione l'Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 54 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR posto a suo carico un onere probatorio asseritamente eccessivo sulla fittizietà delle fatture; 2) ancora violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., per non avere la CTR valutato il quadro indiziario complessivo, ricavabile anche dall'ordinanza cautelare penale, che secondo l'Ufficio dimostrava la natura cartolare delle società emittenti; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato la natura di cartiere delle ditte emittenti e l'interposizione della società intermediaria; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la CTR avrebbe travisato il perimetro della pretesa fiscale attribuendo rilievo decisivo alla mancata distinzione tra forniture fittizie e forniture effettive della società interposta, quando tale riferimento serviva solo a delimitare il recupero a tassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito perché la CTR aveva applicato correttamente il criterio di riparto dell'onere della prova nelle operazioni oggettivamente inesistenti: spetta all'Ufficio fornire elementi probatori, anche indiziari, della non effettività dell'operazione, e solo dopo incombe al contribuente la prova contraria. La CTR aveva valutato complessivamente il materiale indiziario e aveva motivato che alcuni elementi evocati dall'Ufficio non erano stati allegati agli atti e che, per quelli presenti, mancava univocità probatoria, anche alla luce della stessa ammissione dell'Ufficio di non poter distinguere le fatture fittizie da quelle effettive emesse dalla società interposta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non confrontato con la ratio decidendi; il quarto è stato respinto perché non vi era ultrapetizione, avendo il giudice solo individuato il contenuto effettivo della pretesa e il perimetro del giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle presunzioni
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e mancato confronto con la ratio decidendi
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per asserita ultrapetizione, esclusa dalla Corte
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda, ma può interpretare autonomamente gli atti e i fatti ai fini dell'individuazione della pretesa
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova: prima l'Ufficio deve provare l'inesistenza dell'operazione, poi il contribuente la sua effettività
art. 2727 c.c.
richiamato per ammettere il ricorso alle presunzioni semplici nell'accertamento tributario
art. 2729 c.c.
richiamato per la necessità che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale base normativa dell'accertamento IVA fondato anche su presunzioni semplici
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
richiamato in motivazione quale regola analoga per l'accertamento delle imposte dirette, in tema di presunzioni semplici
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 40
richiamato in motivazione in relazione alla rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche
Massime di principio
- Nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori dell'inesistenza dell'operazione, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; la mera regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non è sufficiente a vincere la contestazione.
- Il giudice tributario deve valutare complessivamente gli indizi offerti dall'Ufficio e motivare sulla loro idoneità probatoria; solo se tali elementi risultano sufficienti si passa all'esame della prova contraria del contribuente.
- La circostanza che un soggetto interposto o a monte abbia operato con società cartiere non consente, da sola, di inferire automaticamente la fittizietà delle ulteriori operazioni contestate, se manca una correlazione univoca tra gli indizi e le specifiche fatture oggetto di recupero.
- Il motivo di ricorso per vizio motivazionale è inammissibile se si limita a richiami generici al materiale istruttorio senza indicare specificamente quali fatti decisivi siano stati omessi e senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non ricorre ultrapetizione quando il giudice, sulla base degli atti di causa, individua il contenuto effettivo della pretesa fiscale e delimita il thema decidendum; il divieto di pronuncia oltre la domanda non impedisce al giudice di interpretare autonomamente fatti e documenti.
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