Sentenza n. 5260/2026 - Roma, Sezione 2T
PER L’ANNULLAMENTO - DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA I° CENTRO N. 34 DEL 18/12/2025 PROT. CA/246516/2025 AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL PIANO MUNICIPALE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA” PUBBLICATO SULL'ALBO PRETORIO DI ROMA CAPITALE DAL 19/12/2025 AL 2/01/2026; - DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL MUNICIPIO ROMA I° U.O. Amministrativa E.Q. COMMERCIO AREE PUBBLICHE (C.A.P.), EDICOLE N. REP. CA/3041/2025 N. PROT. CA/249073/2025 DEL 23/12/2025 AVENTE AD OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PIANO MUNICIPALE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE N. 34 DEL 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro di approvazione del Piano municipale del commercio su area pubblica e determinazione dirigenziale di attuazione del piano
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione municipale e la determinazione dirigenziale attuativa, chiedendone l’annullamento. Il TAR ha rilevato d’ufficio, nel corso della trattazione della domanda cautelare, la genericità della procura alle liti. La procura era redatta su foglio separato, priva di indicazioni sull’oggetto della controversia e successivamente congiunta digitalmente al ricorso notificato. I ricorrenti hanno sostenuto che tale congiunzione digitale fosse sufficiente a conferire alla procura carattere speciale. Il giudice ha invece esaminato la questione processuale relativa ai requisiti della procura speciale nel processo amministrativo telematico, anche alla luce del contrasto giurisprudenziale esistente e del principio affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato circa l’autonomia della disciplina processuale amministrativa rispetto a quella civilistica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la procura speciale debba collegare con certezza la volontà della parte a una specifica controversia e che, nel processo amministrativo, tale requisito non sia soddisfatto da una procura generica rilasciata su foglio separato e soltanto successivamente congiunta digitalmente al ricorso. La congiunzione digitale del documento non dimostra infatti che, al momento della sottoscrizione, la procura fosse riferita a quella specifica lite e non consente di escludere un’anomala sostituzione processuale. L’art. 8, comma 3, del D.P.C.S. 22 maggio 2020 equipara il documento informatico allegato al ricorso alla procura materialmente apposta in calce, ma non sana i vizi sostanziali della procura né supplisce alla mancanza di specificità. Il TAR ha distinto il caso esaminato dall’ipotesi della procura speciale apposta materialmente a margine o in calce al ricorso, lasciata impregiudicata. Ha inoltre escluso che tale interpretazione violi il diritto di difesa, poiché l’indicazione degli estremi della controversia non costituisce un onere sproporzionato o impeditivo dell’accesso alla giustizia. In ragione del contrasto giurisprudenziale, le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La disposizione richiede la procura speciale nel ricorso giurisdizionale amministrativo; la specialità implica il riferimento a una specifica controversia.
art. 60 c.p.a.
"sentenza in forma semplificata"
Consente la definizione del giudizio all’esito della fase cautelare quando ricorrono i relativi presupposti; il TAR lo ha applicato per dichiarare il ricorso manifestamente inammissibile.
art. 8, comma 3, D.P.C.S. 22 maggio 2020
"opera una fictio iuris per parificare nell'ambito del processo telematico il documento informatico contenente la procura, allegato al ricorso, alla procura apposta materialmente in calce al ricorso"
La parificazione riguarda la collocazione e il collegamento processuale del documento informatico, ma non sana la genericità della procura né la rende speciale quando sia stata formata separatamente e congiunta digitalmente solo in un momento successivo.
art. 99 c.p.a.
La pronuncia richiama il principio espresso dall’Adunanza plenaria, secondo cui il regime della procura speciale nel processo amministrativo è disciplinato dal c.p.a. e dalle relative norme di attuazione, senza applicazione automatica degli orientamenti formatisi nel processo civile.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura alle liti richiesta come speciale deve riferirsi con certezza a una specifica controversia; una procura generica redatta su foglio separato non acquista tale carattere per il solo fatto di essere successivamente congiunta digitalmente al ricorso.
- La congiunzione digitale tra procura e ricorso non dimostra che, al momento della sottoscrizione della procura, la parte avesse inteso conferire il mandato per quella specifica lite e non può quindi sanare la mancanza del requisito di specialità.
- La fictio prevista dalle norme tecniche del processo amministrativo telematico, che equipara la procura informatica allegata al ricorso a quella apposta in calce, riguarda il collegamento documentale e non sana i vizi sostanziali della procura.
- Nel processo amministrativo il requisito della procura speciale tutela non soltanto la controparte, ma anche l’interesse pubblico a che l’impugnazione di un provvedimento amministrativo sia proposta esclusivamente dal titolare della posizione giuridica azionata, prevenendo fenomeni di sostituzione processuale.
- L’onere di indicare nella procura gli estremi o l’oggetto della controversia non viola il diritto di difesa quando sia agevolmente adempiibile e non renda gravoso o sostanzialmente impossibile l’accesso al giudice.
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