Sentenza del 12/05/2022 n. 15088 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della C.T.R. Calabria che aveva accolto l'appello della contribuente contro l'avviso di accertamento che aveva qualificato e tassato, per l'anno 2009, le somme corrisposte dall'A.S.P. di Crotone alla dipendente a titolo di risarcimento in esecuzione di transazione relativa a sentenze del Tribunale del lavoro. L'Ufficio sostiene che le somme sarebbero risarcimento per lucro cessante (mancato guadagno) con conseguente soggezione a imposizione (anche in via di tassazione separata ai sensi dell'art. 17 TUIR).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato la decisione della C.T.R. che aveva ritenuto che le somme corrisposte alla Dott.ssa M.P. costituissero risarcimento per "perdita di chance" (lesione della professionalità e della possibilità di progressione/retribuzione di risultato) e non reintegrazione di un reddito già cessato. Ne consegue che le somme non sono soggette a imposizione ai sensi dell'art. 6 TUIR comma 2; è irrilevante che per la quantificazione sia stato richiamato l'art. 52 del c.c.n.l., in quanto il meccanismo di determinazione del quantum non modifica la natura risarcitoria del pagamento. Sentenza confermata e spese a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 6, comma 2
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (...)
Le somme risarcitorie sono imponibili solo se hanno la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (lucro cessante). Se la somma è destinata a riparare un danno di natura diversa (es. perdita di chance, danno emergente nei termini della giurisprudenza) non integra reddito imponibile.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 17, comma 1, lett. b)
Riferimento alla possibilità di tassazione separata delle somme percepite in anni successivi a quelli di competenza se la natura del pagamento fosse stata quella di reintegro di redditi perduti; qui però la Corte ha escluso tale natura sostanziale.
Art. 52 c.c.n.l. dirigenza sanitaria (08/06/2000)
Richiamato dalle parti per la determinazione del quantum a titolo di retribuzione di risultato; la Corte osserva che il richiamo a tale norma può rilevare ai soli fini della quantificazione economica ma non modifica la qualificazione giuridica del danno (se risarcitorio per perdita di chance o reintegro di reddito).
Cass. civ., 21/06/2002, n. 9111
Giurisprudenza che distingue indennità risarcitorie non imponibili quando riparano danni non riconducibili a mancata percezione di redditi (es. reintegrazione di energie psicofisiche), confermando il principio applicato nella sentenza.
Cass. civ., 29/12/2011, n. 29579
Pronuncia che ha affermato che il risarcimento per perdita di chance non costituisce reddito imponibile perché non destinato a reintegrare una perdita di reddito concreta e attuale.
Cass. Sez. 6-5, 11/02/2022, n. 4488
Decisione di riferimento che ha condiviso l'orientamento di non tassare i risarcimenti per perdita di chance derivanti dall'assenza di programmi/obiettivi incentivanti, consolidando il principio applicato dalla C.T.R. e dalla Cassazione nella presente pronuncia.
Massime di principio
- Le somme ricevute a titolo risarcitorio sono imponibili solo se destinate a reintegrare un danno concretosi nella mancata percezione di redditi (lucro cessante); altrimenti non concorrono a formare reddito (es. perdita di chance).
- La qualificazione giuridica data dal giudice che ha deciso la controversia sostanziale (es. giudice del lavoro) è centrale per la qualificazione fiscale: se il giudice del lavoro ha riconosciuto danno da perdita di chance, il fisco non può retroagire qualificando la somma come reddito da lavoro.
- Il metodo o criterio utilizzato per quantificare il risarcimento (anche richiamando norme contrattuali come l'art. 52 CCNL) è irrilevante ai fini della qualificazione fiscale se la natura del pagamento è risarcitoria e non sostitutiva del reddito.
- In presenza di dubbi, l'analisi sostanziale prevale sulla forma: occorre accertare quale sia la finalità economica del pagamento (ristoro diretto della perdita reddituale vs. ristoro di una lesione patrimoniale/non patrimoniale).
- Se il risarcimento è destinato a reintegrare redditi perduti e viene corrisposto in anni diversi da quelli di competenza, può entrare in considerazione la tassazione separata ex art. 17 TUIR; ma questa disciplina non si applica se la somma è qualificata come riparazione di una perdita di chance.
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