Cassazione Penale, Sentenza n. 4981/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c, c.p.p.) con richiamo all'art. 125 c.p.p.: si denuncia omessa motivazione del decreto di rigetto dell'appello in materia di misure di prevenzione. In particolare si lamenta che la corte d'appello non abbia specificato la tipologia e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale, non abbia adeguatamente confrontato i due procedimenti (penale e di prevenzione) rispetto alla pronuncia di assoluzione per 416-bis, e non abbia dimostrato i presupposti per la confisca (committente abituale di delitti, proventi derivanti dall'attività delittuosa e sproporzione patrimoniale rispetto alle entrate lecite).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto non è consentito dalla legge: in tema di misure di prevenzione il ricorso per cassazione contro il provvedimento della corte d'appello è ammissibile solo per violazione di legge e sussistono limiti di deducibilità. La Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non è possibile rielaborare censure di merito o doglianze sulla valutazione della prova richiamando norme processuali in modo da aggirare i limiti di ammissibilità (Sez. U, Filardo). Tuttavia la Corte ha precisato che la motivazione inesistente o meramente apparente integra violazione di legge quando il giudice omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo o travisa plurime circostanze decisive. Applicando tali criteri, la Cassazione ha ritenuto non sussistere una motivazione inesistente o apparente: il decreto impugnato aveva adeguatamente motivato l'attribuzione della pericolosità sia ai sensi dell'art. 4, lett. a) (pericolosità generica) sia lett. b) (pericolosità qualificata connessa alla criminalità organizzata) del d.lgs. 159/2011, richiamando l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale e gli elementi indiziari (intercettazioni, rapporti e vicinanze con esponenti mafiosi, attività di gestione clandestina di slot machine e flussi reddituali illeciti dal 2007 in poi) che giustificavano la confisca. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (codice antimafia) - art. 4, comma 1, lett. a) e b)
art. 4, comma 1, lett. a) e b., d.lgs. 6 settembre 2011, n.159
La Corte ha ritenuto che la pericolosità del proposto ricadesse sia nella categoria della pericolosità generica (lett. a) sia in quella qualificata/collegata alla criminalità organizzata (lett. b); ha inoltre confermato l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale, per cui sono sufficienti elementi sintomatici di vicinanza o contiguità agli ambienti mafiosi.
codice penale - art. 416-bis
La pronuncia penale di assoluzione per il reato associativo non esclude automaticamente la valutazione della pericolosità ai fini della misura di prevenzione, poiché i livelli probatori riesaminati dal giudice della prevenzione sono differenti da quelli penali.
codice di procedura penale - art. 125
Richiamato nel motivo di ricorso con riguardo all'obbligo di motivazione; la Corte distingue tra carenze di motivazione che costituiscono violazione di legge (motivazione inesistente o travisamento) e censure che costituiscono valutazione di merito non ammissibile in cassazione se mascherate da eccezioni processuali.
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. c)
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
La Corte ha ritenuto che il motivo proposto, basato su presunte carenze di motivazione, non fosse consentito nella forma indicata: non è ammesso aggirare i limiti all'ammissibilità delle doglianze sulla motivazione tramite la lettera c).
codice di procedura penale - art. 192
La Corte ha ricordato che non è ammessa in cassazione la censura che equivoca a una doglianza sulla valutazione della prova (art. 192) quando essa sia usata per sollecitare una rivalutazione del merito; resta invece possibile denunciare la motivazione inesistente o il travisamento come veri e propri vizi di diritto.
d.lgs. 159/2011 - artt. 10, comma 3 e 27
artt. 10, comma 3 e 27 d.lgs. 159/2011
Richiamati per precisare i limiti di deducibilità in sede di cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione: in questa materia il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge nei limiti indicati dalla normativa antimafia.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, Filardo, 16/07/2020 e altre)
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo); Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020 (Mulè); Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020 (Noviello)
La Cassazione applica la giurisprudenza che delimita l'ammissibilità dei motivi in cassazione sulle misure di prevenzione: non è possibile usare il motivo di diritto per ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto; la motivazione è viziata in termini di diritto solo se omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo o travisa plurime circostanze decisive.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: una sentenza di assoluzione non annulla automaticamente la valutazione di pericolosità se permangono elementi sintomatici di vicinanza o contiguità con la criminalità organizzata.
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge entro i limiti specifici previsti dalla normativa antimafia; le doglianze che chiedono una rivalutazione del merito o della prova sono inammissibili.
- Una carenza di motivazione integra violazione di legge solo se il giudice omette di confrontarsi con un elemento che, singolarmente considerato, potrebbe determinare l'esito opposto (motivazione inesistente) o se ha travisato plurime circostanze decisive; perciò il ricorrente deve indicare con precisione quale elemento decisivo sia stato omesso o travisato.
- Per giustificare una confisca patrimoniale i giudici possono fondarsi su indagini patrimoniali che dimostrino acquisizioni in periodi in cui gli unici redditi erano illeciti; l'onere di provare la lecita provenienza dei beni grava sul proposto quando non siano state fornite allegazioni e prove contrarie.
- Nel proporre impugnazioni in materia preventiva è strategico circoscrivere le censure a violazioni di diritto ben individuate (omissione di confronto con elemento decisivo, travisamento) evitando formule generiche sulla motivazione che saranno dichiarate inammissibili.
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