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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25084/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia traeva origine dalla domanda risarcitoria proposta da un privato, il quale lamentava che l'azienda incaricata della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti per il comune avesse omesso la vigilanza e il quotidiano prelievo dei rifiuti collocati nei cassonetti in prossimità del luogo di sosta delle autovetture. Secondo il ricorrente, tale comportamento omissivo aveva arrecato un pregiudizio al diritto di proprietà. Il Giudice di pace aveva declinato la giurisdizione. La questione sottoposta alla Corte riguardava il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, con particolare riferimento alla natura della condotta contestata e alla possibile applicazione della giurisdizione esclusiva in materia di gestione dei rifiuti. La Corte ha rilevato che la domanda non censurava atti amministrativi, scelte autoritative o modalità discrezionali di organizzazione del servizio, ma comportamenti materiali omissivi e negligenti consistenti nell'inerzia della vigilanza e del prelievo dei rifiuti. Il ricorrente contestava quindi un illecito civile derivante da una condotta materiale dell'amministrazione o del soggetto incaricato del servizio, non l'illegittimo esercizio, o il mancato esercizio, di un potere amministrativo discrezionale.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha cassato la sentenza del Giudice di pace che aveva declinato la giurisdizione e ha rimesso le parti innanzi al medesimo Giudice di pace di Napoli. È stato precisato che la giurisdizione amministrativa sussiste quando la domanda risarcitoria sia collegata all'omesso esercizio di un potere discrezionale o contesti la legittimità di provvedimenti espressione di pubblici poteri; appartiene invece al giudice ordinario la domanda fondata su comportamenti colposi e materiali della pubblica amministrazione o del gestore del servizio, non tradotti in atti autoritativi o in scelte discrezionali. La previsione della giurisdizione esclusiva in materia di gestione dei rifiuti non determina automaticamente la devoluzione della controversia al giudice amministrativo, poiché essa opera quando l'amministrazione agisca come autorità mediante l'esercizio di un potere pubblico. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, trattandosi di conflitto sollevato d'ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 7 cod. proc. amm.

    se la controversia è introdotta dal privato per ottenere il risarcimento del danno conseguente all'omesso esercizio di un potere discrezionale

    La domanda risarcitoria collegata all'omesso esercizio di un potere discrezionale appartiene alla giurisdizione amministrativa, poiché la posizione del privato assume natura di interesse legittimo.

  • art. 133, comma 1, lett. p), cod. proc. amm.

    controversie relative alla gestione dei rifiuti

    La giurisdizione esclusiva in materia di gestione dei rifiuti non comprende ogni controversia relativa al servizio, ma soltanto quelle nelle quali la pubblica amministrazione agisca come autorità mediante l'esercizio di pubblici poteri.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 90/2008

    previgente d.l. n. 90 del 2008

    La disposizione è richiamata quale antecedente normativo rispetto al quale si è formato l'orientamento sul riparto di giurisdizione tra comportamenti autoritativi e meri comportamenti materiali.

  • art. 2043 c.c.

    La condotta materiale omissiva e negligente, non riconducibile all'esercizio di un potere autoritativo, può essere valutata come illecito civile lesivo di una posizione di diritto soggettivo.

Massime di principio

  • La domanda risarcitoria proposta contro la pubblica amministrazione per l'omesso esercizio di un potere discrezionale appartiene alla giurisdizione amministrativa, perché la posizione del privato è qualificabile come interesse legittimo.
  • La domanda risarcitoria proposta contro la pubblica amministrazione o contro il soggetto incaricato di un pubblico servizio appartiene alla giurisdizione ordinaria quando il danno sia ricondotto a comportamenti materiali colposi od omissivi non tradotti in atti autoritativi, provvedimenti amministrativi o scelte discrezionali.
  • La giurisdizione esclusiva prevista per le controversie relative alla gestione dei rifiuti non si estende automaticamente a ogni controversia inerente al servizio: è necessario che la pubblica amministrazione abbia agito come autorità mediante la spendita di un potere pubblico.
  • Anche i comportamenti dell'amministrazione possono rientrare nella giurisdizione amministrativa soltanto se sono posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico; i meri comportamenti materiali, privi di collegamento con tale esercizio, restano devoluti al giudice ordinario.
  • La contestazione dell'inerzia nella vigilanza, nella raccolta o nel prelievo dei rifiuti, ove non investa le scelte organizzative o autoritative del servizio, configura una controversia relativa a un comportamento materiale e non all'illegittimo esercizio negativo del potere amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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