Cassazione Civile, Ordinanza n. 30413/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il ricorrente aveva convenuto la banca deducendo che questa avesse illegittimamente segnalato al CAI e fatto protestare un assegno bancario di importo pari a € 341,77, nonostante la presenza di saldo attivo sul conto e nonostante la prospettata disponibilità di poteri di firma o rappresentanza sulla società traente. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata. In appello il ricorrente aveva sostenuto, da un lato, che il protesto era illegittimo perché l'assegno era stato elevato in assenza di una reale carenza di poteri rappresentativi e, dall'altro, che il danno era provato dalla documentazione prodotta e dalla lesione reputazionale conseguente al protesto. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione di legge per avere la Corte d'appello ritenuto la domanda generica e contraddittoria, benché l'errore fosse della banca e il protesto fosse stato poi riconosciuto come erroneamente pubblicato; 2) omesso esame di fatti decisivi, assumendo che le allegazioni sulla illegittimità del protesto fossero già state introdotte in primo grado e che la Corte avesse trascurato il punto decisivo della domanda di cancellazione; 3) omesso esame della documentazione relativa al danno patrimoniale e non patrimoniale, invocando anche la notoria lesione reputazionale derivante da un protesto illegittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, pur formalmente denunciando violazione di legge, in realtà sollecitava una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti accertati dai giudici di merito. Ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo perché proposti come vizi di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di una "doppia conforme", situazione che preclude tale censura se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. La Corte ha quindi confermato integralmente l'esito sfavorevole già maturato nei precedenti gradi.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, l. n. 77/1955
È richiamato come base normativa invocata dal ricorrente in tema di cancellazione del protesto per erroneità, ma la Corte non ne offre un'autonoma interpretazione sostanziale, limitandosi a ritenere la censura improcedibile/inammissibile perché fondata su una diversa lettura dei fatti.
art. 163, n. 4, c.p.c.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della sufficienza dell'atto introduttivo; la Corte non esamina il merito della deduzione perché la censura mira in realtà a rivalutare il fatto.
art. 112 c.p.c.
È evocato quale parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il giudizio di cassazione non accoglie la doglianza perché essa presuppone una ricostruzione fattuale diversa da quella di merito.
art. 113 c.p.c.
È menzionato nel primo motivo insieme agli altri parametri processuali; non viene però sviluppata una vera questione interpretativa autonoma.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rinnovata valutazione del materiale istruttorio o per sostituire la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è inammissibile quando la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado e il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di "doppia conforme" non è ammesso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso formalmente prospettato come violazione di legge è inammissibile quando richiede, in realtà, una nuova valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito volto a ridiscutere la ricostruzione dei fatti già effettuata nei gradi precedenti.
- Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La deduzione di un danno da protesto illegittimo richiede allegazioni e prova coerenti sia dell'an che del quantum; la mera prospettazione di un pregiudizio reputazionale non basta se la censura in cassazione si risolve nella contestazione della valutazione di merito.
- La qualificazione della data di emissione del titolo e la legittimità del protesto, quando dipendono dall'interpretazione degli atti e degli esiti istruttori, costituiscono accertamenti di fatto insindacabili in cassazione se censurati solo sotto apparente veste di violazione di legge.
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