Cassazione Penale, Sentenza n. 19952/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la sua condanna per omicidio colposo in relazione all'investimento di un pedone. I motivi di ricorso denunciavano: (1) omissione/sostanziale carenza di motivazione della Corte d'appello sul punto relativo all'ordine, nel giudizio abbreviato di primo grado, di una perizia disposta d'ufficio (art. 441, comma 5 c.p.p.) senza verificare la necessità di tale integrazione probatoria per la decisione; (2) errata dichiarazione di inammissibilità, da parte della Corte d'appello, di un motivo relativo alla mancata considerazione della possibile interruzione del nesso causale da parte della condotta colposa della persona offesa; (3) errata dichiarazione di inammissibilità di un motivo che chiedeva l'applicazione della normativa sopravvenuta (art. 589-bis c.p.), ritenuta dalla difesa più favorevole in concreto rispetto alla disciplina previgente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Sul primo motivo ha censurato la motivazione apodittica dell'appello relativa alla perizia disposta nel rito abbreviato, evidenziando l'assenza di calamento concreto del principio richiamato e la mancata verifica della 'necessità' degli accertamenti. Sul secondo motivo ha rilevato contraddittorietà nella motivazione d'appello, poiché la Corte territoriale aveva escluso l'ammissibilità di censure che invece attaccavano uno dei punti decisivi della sentenza di primo grado (interruzione del nesso causale). Sul terzo motivo ha osservato che la Corte d'appello non aveva valutato se la nuova disciplina prevista dall'art. 589-bis cod. pen. fosse in concreto più favorevole (principio del lex mitior) e quindi applicabile. Per questi profili la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Nel giudizio abbreviato il giudice può disporre integrazioni probatorie (anche per la ricostruzione del fatto e dell'attribuibilità) solo se tali accertamenti sono necessari ai fini della decisione e senza esplorare itinerari probatori estranei agli atti delle parti; la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato la necessità nel caso concreto
art. 589 cod. pen.
Normativa previgente sull'omicidio colposo (impiegata dal primo giudice per la determinazione della pena); la motivazione di merito ha valutato circostanze attenuanti e la concorrenza di colpa della persona offesa ai fini della pena
art. 589-bis cod. pen.
Norma sopravvenuta ritenuta potenzialmente più favorevole dalla difesa; la Corte di cassazione ha ricordato che la Corte d'appello doveva valutare concretamente quale tra le due discipline fosse più favorevole (applicazione del principio del lex mitior)
art. 62, n. 6, cod. pen.
Circostanza (concorrente colpa della persona offesa) richiamata dal primo giudice come attenuante e considerata nella determinazione della pena; va valutata anche alla luce della disciplina sopravvenuta
art. 133 cod. pen.
Regola di determinazione della pena che il giudice di primo grado ha richiamato nel calcolo della pena base e nella riduzione per il rito; la Corte di cassazione ha ritenuto necessario valutare tale determinazione anche comparandola con gli effetti della disciplina sopravvenuta
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato il giudice può disporre perizie d'ufficio solo se l'integrazione probatoria è realmente necessaria ai fini della decisione: la motivazione deve specificare perché la prova sia indispensabile e non esplorare nuovi itinerari probatori
- Le corti d'appello, quando dichiarano inammissibili motivi di impugnazione, devono cogliere correttamente la ratio delle censure mosse dalla parte; una valutazione superficiale o contraddittoria può portare all'annullamento per insufficiente motivazione
- In caso di sopravvenuta normativa penale più favorevole (lex mitior) il giudice d'appello deve esaminare concretamente quale disciplina sia più favorevole all'imputato e motivare la scelta; non è sufficiente un richiamo generico alla impossibilità di combinare elementi delle due discipline
- La presenza di colpa concorrente della persona offesa rileva ai fini del nesso causale e della determinazione della pena, ma il suo effetto deve essere valutato in modo coerente rispetto alla normativa applicabile
- In caso di errori di motivazione su punti decisivi (es. nesso causale, necessità di prove, applicazione della norma più favorevole) la Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio per un nuovo giudizio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19933/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19936/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19937/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19939/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19940/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19942/2023 del 11/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →