Cassazione Civile, Sentenza n. 17324/2020 del 19/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimborso delle ritenute operate dall'ente datore di lavoro su somme corrisposte all'atto della cessazione del rapporto relative al fondo P.I.A. (fondo di previdenza complementare). Il ricorrente sosteneva che le somme non fossero soggette a tassazione come reddito di lavoro ovvero, in subordine, che la parte riconducibile a "rendimento" dovesse essere tassata con l'aliquota agevolata del 12,50% (richiamando art.6/legge 482/85 e riferimenti al TUIR), e chiedeva quindi il rimborso della ritenuta applicata in misura superiore (36,66%).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio consolidato secondo cui l'aliquota agevolata del 12,50% si applica esclusivamente alla quota derivante dal "rendimento netto" imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato nel fondo (anche quando il P.I.A. sia confluito in altro fondo), mentre le somme costituite dagli accantonamenti (sorte capitale) restano assoggettate al regime analogo al TFR (tassazione separata). La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili gli altri, osservando che il giudice del rinvio era chiamato ad accertare se vi fosse stato un impiego sul mercato e, nel caso concreto, non è stata dimostrata la sussistenza di un rendimento di mercato tale da giustificare l'aliquota agevolata. Spese compensate; statuizione sulla integrazione del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Sentenza delle Sezioni Unite n.13642/2011
Ha stabilito il principio che, per le forme pensionistiche complementari antecedenti al d.lgs. n.124/1993, va applicato un regime differenziato: le somme costituenti "sorte capitale" maturate e percepite fino al 31.12.2000 sono soggette a tassazione separata ex art.16 c.1 lett. a) DPR 917/1986, mentre le somme ulteriori riconducibili al "rendimento" derivante dall'impiego sul mercato sono assoggettate alla ritenuta agevolata del 12,50%.
Ordinanza n.1564/2012 (Corte di Cassazione)
Ha rinviato la causa al giudice regionale indicando il criterio di accertamento: verificare la natura e la misura del rendimento effettivamente liquidato e se tale rendimento sia derivato da un impiego sul mercato del capitale accantonato nel fondo PIA.
D.P.R. 917/1986 (TUIR) art.16 c.1 lett. a)
Individuato come norma che disciplina la tassazione separata della "sorte capitale" percepita alla cessazione del rapporto di lavoro; utilizzata per distinguere le somme da tassare separatamente rispetto a quelle soggette a ritenuta agevolata.
Legge n.482/1985 art.6 (riferimento all'aliquota del 12,50%)
Richiamata come fonte dell'aliquota agevolata del 12,50% applicabile alle somme riconducibili al rendimento derivante dall'investimento sul mercato degli accantonamenti nei fondi pensione; la Corte interpreta l'agevolazione come limitata ai rendimenti di mercato e non ad eventuali rendimenti tecnici di polizza.
Massime di principio
- L'aliquota agevolata del 12,50% si applica solo alla quota della liquidazione riconducibile al "rendimento netto" derivante dall'impiego sul mercato dei capitali accantonati nel fondo pensione; le somme costituite da accantonamenti (sorte capitale) sono soggette a tassazione separata analogamente al TFR.
- La qualificazione del "rendimento" come derivante da investimenti sul mercato deve essere effettivamente accertata nel caso concreto: gestioni con riserve tecniche o meccanismi attuariali che non implicano un impiego sul libero mercato non giustificano l'aliquota del 12,50%.
- La confluenza di un fondo (es. P.I.A.) in un altro (es. Fondenel) non interrompe il regime di fiscalità differenziata: va valutata unitariamente la natura e la gestione degli accantonamenti nel periodo rilevante.
- In giudizio il contribuente ha l'onere di fornire prove idonee a quantificare la quota-rendimento imputabile ad impieghi di mercato; l'assenza o l'insufficienza probatoria può comportare il rigetto della richiesta di agevolazione.
- Le questioni già delimitate da precedenti pronunce di legittimità (Sezioni Unite e ordinanze di rinvio) non possono essere riformulate come nuovi aspetti processuali se risultano superate dal quadro giurisprudenziale consolidato.
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