Cassazione Penale, Sentenza n. 11051/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (pena: 1 anno e 4 mesi di reclusione) per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019 (false dichiarazioni per ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza). L'imputato aveva dichiarato falsamente di risiedere in Italia da almeno 10 anni (di cui 2 continuativi) nella domanda del 15/07/2020, mentre risultava presente sul territorio dal 15/02/2018. La difesa deduceva violazione di norme UE (direttive 2003/109/CE e 2011/95/UE) e della Carta dei Diritti, invocava lo status di rifugiato del ricorrente per ottenere trattamento equiparato e chiedeva la disapplicazione della normativa nazionale; denunciava altresì applicazione di norma dichiarata incostituzionale e vizi di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) e oggettivo (residenza), sostenendo che la domanda fosse stata presentata tramite intermediario e che non fosse provata la comprensione della lingua italiana o la presenza effettiva precedente alla prima registrazione anagrafica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) il ricorrente non godeva dello status di rifugiato al momento della domanda (15/07/2020), quindi il richiamo alla Direttiva 2011/95/UE era inconferente; (ii) in base agli orientamenti più recenti (sentenza CGUE 29/07/2024 e sentenza Corte costituzionale n. 31/2025) il requisito della residenza decennale va espunto dall'ordinamento e, per l'accesso al reddito di cittadinanza, è sufficiente una residenza di 5 anni; il ricorrente non aveva neppure la residenza quinquennale al momento della domanda; (iii) i motivi relativi a dolo ed elemento oggettivo sono manifestamente infondati: l'uso di un intermediario non esclude la responsabilità personale, l'ignoranza della legge non esclude il dolo (errore su legge penalmente rilevante), e non sono state fornite prove della presenza anteriore alla registrazione allo Sportello Unico Immigrazione. Confermata quindi la responsabilità e la condanna impugnata; incombe al ricorrente l'onere delle spese e il versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), art. 7, comma 1
Norma incriminatrice che punisce le false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento indebito del reddito di cittadinanza; la Corte ha confermato l'applicabilità della norma al caso concreto e la compatibilità con le valutazioni sulla sussistenza del dolo.
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito), art. 2, comma 1
art. 2, comma 1 (requisito di residenza)
Norma che fissava originariamente la residenza decennale quale requisito; la Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che ha ridotto il parametro a 5 anni in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale, con conseguente valutazione della mancata sussistenza del requisito nel caso concreto.
Direttiva 2003/109/CE del Consiglio
art. 11, paragrafo 1, lettera d)
La CGUE ha interpretato tale disposizione come ostativa a una normativa nazionale che imponeva il requisito decennale ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo; la Corte di Cassazione ha richiamato la pronuncia ma rilevato l'applicazione pratica alla luce della successiva pronuncia costituzionale.
Direttiva 2011/95/UE
Invocata dalla difesa in relazione alla protezione dei rifugiati; la Corte ha ritenuto il richiamo inconferente perché lo status di rifugiato non risultava riconosciuto al momento della domanda.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamata nelle argomentazioni sulla non discriminazione e sulle prestazioni sociali; la CGUE l'ha letta insieme alla direttiva 2003/109/CE per valutare la compatibilità della normativa nazionale, ma la Cassazione ha calato la questione nel quadro delle pronunce sovrane (Corte costituzionale).
Sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Grande Sezione, 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22, C-223/22
La CGUE ha ritenuto che il requisito della residenza decennale costituisse discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e fosse incompatibile con la direttiva 2003/109/CE; la Cassazione ha richiamato tale orientamento ma ha applicato le conseguenze alla luce della giurisprudenza costituzionale interna.
Sentenza Corte costituzionale
La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della disciplina che imponeva la residenza di 10 anni, rideterminando il parametro in modo che il requisito decennale venga espunto e coerentemente ricomposto il rapporto con il diritto dell'Unione, ritenendo congruo il requisito di 5 anni per l'accesso al reddito di cittadinanza.
Costituzione italiana
Richiamati dalla difesa e in sentenze costituzionali: art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza) è centrale nella valutazione della proporzionalità del requisito di residenza; altri articoli citati per i profili di legittimità costituzionale e rapporti con il diritto UE.
Direttiva 2004/38/CE e regolamento 2011/492/UE
direttiva 2004/38/CE art. 21 e art. 24 par.1; regolamento 2011/492/UE art. 7 par.2
Richiamate nelle questioni di comparazione tra status dei cittadini UE e degli stranieri; la Corte costituzionale le ha considerate nei propri argomenti sulla differenziazione delle categorie di beneficiari e sulla proporzionalità dei requisiti.
Massime di principio
- Se al momento della domanda non risulta riconosciuto lo status di rifugiato o altra protezione internazionale, le tutele previste dalle direttive relative ai rifugiati non sono automaticamente applicabili: lo status rileva temporalmente al momento della richiesta.
- Dopo la giurisprudenza CGUE e la pronuncia della Corte costituzionale, il requisito formale della residenza decennale per l'accesso al reddito di cittadinanza è stato rimosso/attenuato: in concreto il parametro da considerare è la residenza quinquennale, e la valutazione va fatta rispetto alla situazione al momento della domanda.
- La qualificazione del reddito di cittadinanza come misura complessa di politica attiva (non mera assistenza) può giustificare, nei limiti della proporzionalità, requisiti di radicamento territoriale per stranieri, ma non limiti temporali sproporzionati rispetto alla finalità d'inclusione.
- L'utilizzo di un intermediario per la presentazione della domanda non esclude la responsabilità personale del dichiarante se la falsa dichiarazione proviene da informazioni fornite dall'interessato.
- L'errore o l'ignoranza della legge che regola i requisiti per il beneficio (errore su fatto o su legge) non esclude automaticamente il dolo richiesto per il reato di false dichiarazioni volto all'ottenimento indebito del beneficio; la giurisprudenza può ritenere sufficiente la rappresentazione dell'elemento soggettivo nei termini indicati dalla Corte.
- La prova della 'residenza' va valutata sostanzialmente: la mera registrazione anagrafica è un elemento, ma può essere necessario provare la presenza effettiva anteriore con documenti o elementi idonei.
- Nel conflitto tra interpretazioni della Corte di Giustizia e dell'organo costituzionale nazionale occorre considerare sia il principio di supremazia del diritto UE sia la funzione della Corte costituzionale nell'interpretare la Costituzione; l'ordine giurisprudenziale italiano può ricomporre gli effetti delle pronunce UE e costituzionali in modo da evitare disparità irragionevoli tra categorie di beneficiari.
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