Ordinanza n. 1755/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della disciplina di gara indetta da RAI relativa alla procedura aperta, articolata in due lotti, per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di alimentazione della banca dati multimediale per le teche RAI e segnatamente: bando di gara; disciplinare di gara; capitolato tecnico Lotto 1, capitolato tecnico Lotto 2, allegato A manuale documentazione radiotelevisiva; allegato B specifiche tecniche; schema di accordo quadro; condizioni generali contratto RAI in parte qua; decisione di contrarre n. A/D/434/P del 28/01/2026, pubblicata il 2/02/2026; - di tutti gli atti presupposti e/o connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disciplina di gara relativa alla procedura aperta, articolata in due lotti, per l'affidamento di un accordo quadro avente a oggetto il servizio di alimentazione della banca dati multimediale per le teche RAI, inclusi bando, disciplinare, capitolati, allegati, schema di accordo quadro, condizioni generali di contratto e decisione di contrarre
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato la disciplina di gara e gli atti presupposti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. A sostegno dell'istanza cautelare ha dedotto il periculum in mora derivante dal rischio che, nelle more della decisione di merito, la stazione appaltante procedesse all'aggiudicazione degli accordi quadro relativi ai due lotti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro la disciplina di gara.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora. Il pregiudizio prospettato non è stato considerato attuale, poiché al momento della decisione la gara non era stata ancora aggiudicata e, successivamente alla proposizione del ricorso, la stessa ricorrente aveva presentato offerta per entrambi i lotti. In mancanza del periculum, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris. La trattazione del merito è stata fissata per il 20 maggio 2026; la regolazione delle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il rigetto è dipeso dall'insussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di un pregiudizio concreto, attuale e imminente derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.
- Il mero rischio di una futura aggiudicazione non integra, di per sé, un periculum in mora attuale quando la gara non sia ancora stata aggiudicata e il ricorrente abbia comunque presentato un'offerta nella procedura.
- Quando il periculum in mora risulta insussistente, il giudice può ritenere superfluo l'esame del fumus boni iuris ai fini della decisione sull'istanza cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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