Sentenza n. 891/2026 - Latina, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Latina Sezione Lavoro, n. 1368/2024 dell’11 dicembre 2024, resa nel giudizio R.G. n.809/2023 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 1368/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all'Amministrazione il 19 marzo 2025. Ha chiesto la declaratoria dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il giudicato risultava attestato dall'Ufficio competente il 24 ottobre 2025; inoltre, era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con un atto di puro stile, senza fornire elementi comprovanti l'avvenuta esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha dichiarato ammissibile l'azione, poiché il provvedimento da eseguire era una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e risultavano comprovati sia il passaggio in giudicato sia il decorso del termine dilatorio. Il Collegio ha affermato che anche le statuizioni ineseguite di una sentenza civile possono essere attuate mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando impongono alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che il Ministero non aveva dimostrato di aver adempiuto. Ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente gli importi e i benefici nei modi e nella misura stabiliti dal giudicato, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o un funzionario delegato quale commissario ad acta, da attivarsi su istanza della ricorrente e tenuto a provvedere entro ulteriori sessanta giorni. Il compenso del commissario, posto a carico dell'Amministrazione, è stato liquidato in euro 1.000, salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, al rimborso del contributo unificato e alla distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il provvedimento da eseguire è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Attribuisce la competenza al giudice amministrativo individuato dalla norma per il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina di un commissario ad acta per assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inottemperanza dell'Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione costituisce, insieme al passaggio in giudicato, presupposto di ammissibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando le relative statuizioni siano rimaste ineseguite e impongano all'Amministrazione uno specifico comportamento.
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando siano comprovati il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione resistente deve dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale dimostrazione, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine perentorio o ultimativo.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'attivazione all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e a un'apposita istanza della parte vittoriosa.
- Le spese e il compenso del commissario ad acta possono essere posti a carico dell'Amministrazione inadempiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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