Sentenza n. 4464/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: - dell’ordinanza di demolizione n. 75 del 04/04/2025, recante ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi per le opere rilevate alla via Visitazione; - nonché di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, tra cui la relazione UTC prot. n. 25616 del 31 luglio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un capannone in ferro, due container metallici, una tettoia in ferro e un piazzale sterrato adibito a parcheggio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale deducendo l’erronea qualificazione delle opere e la violazione degli artt. 3, 6, 10, 31, 36-bis e 37 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, del d.P.R. n. 31/2017 e della normativa regionale edilizia e paesaggistica. Secondo i ricorrenti, il piazzale sterrato sarebbe riconducibile all’edilizia libera; la recinzione e il cancello sarebbero soggetti a SCIA; la tettoia e i container costituirebbero opere di manutenzione straordinaria; il capannone in ferro sarebbe un’opera pertinenziale. Ne sarebbe derivata, al più, l’applicabilità della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, anziché della demolizione ai sensi dell’art. 31. Sono stati inoltre dedotti difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità, in ragione della mancata distinzione tra le singole opere, della destinazione produttiva dell’area e della ritenuta modesta incidenza paesaggistica degli interventi. Il Comune ha sostenuto che le opere dovessero essere valutate unitariamente e che, essendo state realizzate in area sottoposta a vincoli paesaggistici e urbanistici senza i necessari titoli, fosse applicabile la demolizione ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione complessiva delle opere, escludendo che il privato potesse scomporre il complesso degli interventi per ricondurne singole parti all’edilizia libera o al regime della SCIA. L’abuso deve essere apprezzato considerando l’insieme delle opere, il loro impatto edilizio complessivo e le reciproche interazioni. Il Collegio ha inoltre affermato che, in area vincolata, l’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 rende indifferente il titolo edilizio astrattamente necessario: anche opere riconducibili alla SCIA o all’edilizia libera possono essere demolite se realizzate senza i prescritti titoli urbanistici e paesaggistici e senza la previa verifica di compatibilità paesaggistica. La trasformazione dello stato dei luoghi, incluso lo spargimento di ghiaia o la formazione di un piazzale quando preordinati a modificare la destinazione d’uso, è sufficiente a giustificare l’intervento repressivo. Sono state respinte anche le censure di travisamento, difetto di motivazione e sproporzione, poiché l’ordine di demolizione di opere abusive in area vincolata è atto dovuto e vincolato, senza margini di discrezionalità quanto alla scelta della misura ripristinatoria. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3 d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione alla qualificazione degli interventi edilizi, senza una specifica interpretazione autonoma nel decisum.
art. 6 d.P.R. 380/2001
La tesi dei ricorrenti sull’edilizia libera è stata ritenuta irrilevante, poiché in area vincolata la realizzazione senza i prescritti titoli può comunque comportare la demolizione.
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
principio di indifferenza del titolo edilizio necessario ai fini dell’applicazione della misura repressiva nelle aree vincolate
In area vincolata, l’ordine di demolizione può colpire anche opere astrattamente soggette a SCIA o edilizia libera quando siano state realizzate senza titolo urbanistico e senza previa autorizzazione o verifica paesaggistica.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È la base normativa della sanzione demolitoria applicata dal Comune, ritenuta corretta in relazione alla trasformazione abusiva dei luoghi in area vincolata.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per interventi realizzabili mediante SCIA non è applicabile quando le opere, considerate nel loro complesso e realizzate in area vincolata senza i necessari titoli, sono assoggettabili alla demolizione.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Richiamato quale disciplina dell’autorizzazione paesaggistica preventiva, la cui assenza concorre a fondare la legittimità della repressione demolitoria.
d.P.R. 31/2017
Richiamato dai ricorrenti con riferimento all’autorizzazione paesaggistica semplificata; il TAR ha ritenuto comunque decisiva l’assenza della previa valutazione di compatibilità paesaggistica.
Massime di principio
- La qualificazione dell’abuso edilizio deve essere effettuata considerando unitariamente il complesso delle opere realizzate, il loro impatto complessivo sul territorio e le reciproche interazioni; non è consentito frazionare gli interventi per ricondurne singole parti a regimi edilizi meno gravosi.
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, l’ordine di demolizione può essere adottato anche per opere che, considerate astrattamente e isolatamente, sarebbero soggette a SCIA o rientrerebbero nell’edilizia libera, quando siano state realizzate senza i prescritti titoli urbanistici e senza la previa valutazione di compatibilità paesaggistica.
- La trasformazione dello stato dei luoghi, anche mediante la realizzazione di un piazzale o lo spargimento di ghiaia preordinato a modificare la destinazione dell’area, può integrare un intervento edilizio abusivo soggetto a repressione demolitoria.
- In presenza di opere abusive realizzate in area vincolata, l’ordine di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato; l’amministrazione non dispone di un margine discrezionale nella scelta della sanzione ripristinatoria e non è configurabile una violazione del principio di proporzionalità per il solo fatto che le opere siano singolarmente di modesta entità.
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