Cassazione Civile, Ordinanza n. 36253/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 promosso dal fallimento di una società contribuente per ottenere l’esecuzione di una sentenza tributaria definitiva che aveva annullato solo parte degli avvisi di accertamento emessi per IVA non dichiarata derivante da bonus qualitativi e per altre riprese. La contribuente aveva già versato somme a seguito della riscossione frazionata mediante tre cartelle di pagamento. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’ottemperanza ritenendo che l’Amministrazione dovesse restituire solo gli importi relativi ai rilievi annullati e che fosse legittima la compensazione operata dall’agente della riscossione con un controcredito derivante da altra cartella non impugnata, quindi definitiva. Nel ricorso per cassazione, il fallimento deduceva: con il primo motivo, la violazione dell’art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 per avere il giudice dell’ottemperanza esaminato questioni di merito e di giudicato interno, anziché limitarsi a dare esecuzione alla formula della sentenza passata in giudicato; con il secondo motivo, la violazione degli artt. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 e 115 e 116 c.p.c., contestando la compensazione in assenza di prova della definitività del controcredito, poiché agli atti vi erano soltanto la quietanza di compensazione e un’istanza di rateizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che nel giudizio di ottemperanza il giudice può e deve enucleare il reale contenuto precettivo del giudicato e verificare anche l’esistenza di un giudicato interno o esterno che ne limiti la portata. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione: ha ribadito che la compensazione in sede di ottemperanza è ammissibile solo se non richiede attività cognitiva oppure se è accettata da entrambe le parti, ovvero se il controcredito del Fisco deriva da una sentenza passata in giudicato. Poiché nel caso concreto non risultava dimostrato con certezza che il controcredito fosse assistito da giudicato, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, affinché verifichi se la compensazione sia stata effettivamente accettata anche dalla contribuente e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
il giudice dell’ottemperanza può chiarire il reale significato del giudicato ed effettuare gli accertamenti indispensabili a delimitarne la portata precettiva; può anche verificare la sussistenza di giudicati interni o esterni che limitino il comando da eseguire
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il vizio denunciato per violazione di legge processuale e falsa applicazione dedotto nei motivi di ricorso
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla contestazione della prova della definitività del controcredito posto in compensazione
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove sulla sussistenza del controcredito compensato
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice non si limita a un’esecuzione meccanica del titolo, ma può interpretarne il contenuto, chiarirne la portata e compiere gli accertamenti necessari per individuare gli obblighi effettivamente nascenti dal giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può rilevare d’ufficio l’esistenza di un giudicato interno o esterno che restringa la portata della decisione da eseguire.
- La compensazione di un credito restitutorio riconosciuto al contribuente può essere dichiarata in ottemperanza solo se il controcredito fiscale è certo e non richiede ulteriori accertamenti, oppure se la compensazione è stata accettata da entrambe le parti, oppure ancora se il controcredito deriva da un titolo giudiziale passato in giudicato.
- Quando la definitività del controcredito non risulta provata, la compensazione non può essere confermata senza un accertamento ulteriore in sede di rinvio.
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