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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26418/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda processuale riguarda un articolato procedimento di prevenzione avviato nei confronti di due soggetti e di una società. In precedenza la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio un decreto della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato un provvedimento del Tribunale di Trapani, relativo sia a una misura di prevenzione personale nei confronti di uno dei due interessati sia ad altre statuizioni. Nel giudizio definito con il provvedimento qui esaminato, i ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello di Palermo emesso dopo il rinvio, sostenendo l'illegittimità del provvedimento e chiedendone l'annullamento. Il Pubblico Ministero ha invece concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. La Corte, però, prima ancora di esaminare il merito, ha rilevato che il ricorso non riguardava il decreto emesso in sede di rinvio dalla precedente sentenza di annullamento, bensì un diverso provvedimento della Corte d'appello relativo a misure di prevenzione patrimoniali, concernente la quota del 30% del capitale sociale di CO.AS. s.r.l. intestata a uno dei ricorrenti, la quota del 70% intestata all'altra ricorrente e il complesso dei beni aziendali della società. Poiché tale provvedimento non era stato emesso in sede di rinvio e non era stato precedentemente impugnato per cassazione, la Corte ha ritenuto di non essere competente a conoscere del ricorso.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio un problema di competenza interna tra sezioni della Cassazione: il ricorso non atteneva al provvedimento emesso in sede di rinvio dalla sentenza rescindente, ma a un distinto provvedimento in materia di misure di prevenzione reali. Di conseguenza ha disposto la trasmissione degli atti alla Prima sezione penale, competente per i procedimenti di criminalità organizzata nel trimestre di ricezione del ricorso. Non vi è stata decisione nel merito del ricorso, ma solo un provvedimento di rinvio interno per competenza di sezione.

Norme richiamate

  • art. 71 Tabelle di organizzazione della Corte di cassazione 2026-2029

    La competenza appartiene alla Prima sezione penale per i procedimenti di criminalità organizzata nel trimestre di pervenimento del ricorso.

  • punto 67.8 Tabelle di organizzazione della Corte di cassazione 2026-2029

    Esclude la competenza della Seconda sezione penale per il tipo di ricorso esaminato.

Massime di principio

  • Quando il ricorso investe un provvedimento diverso da quello emesso in sede di rinvio, la Corte deve verificare d'ufficio la propria competenza interna a conoscere dell'impugnazione.
  • Nei procedimenti di prevenzione, la competenza tra sezioni della Cassazione può dipendere dalla natura del provvedimento impugnato e dal turno di criminalità organizzata del periodo di ricezione del ricorso.
  • Se il ricorso è indirizzato a una sezione della Cassazione non competente, la decisione corretta è la trasmissione degli atti alla sezione competente, senza esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzioneCompetenza
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale

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