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Sentenza

Sentenza n. 1896/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4484/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuirgli la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di euro 3.000,00. Ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e poi depositata e notificata in copia informatica, si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docente ai sensi della legge n. 107/2015, senza indicare il tribunale amministrativo competente né gli estremi identificativi della sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza. Il ricorrente non era presente in camera di consiglio. Il Collegio ha inoltre escluso la necessità di avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ritenendo che l'assenza del difensore comportasse rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., il difensore deve essere munito di una procura speciale idonea a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La procura separata e generica non poteva essere considerata valida per il solo fatto di essere stata allegata telematicamente al ricorso: la congiunzione informatica dei documenti non garantisce né la consapevolezza del mandante circa lo specifico contenuto dell'atto né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. L'eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso, nella quale la specialità può risultare dal contesto documentale unitario, non è stata ritenuta applicabile a una procura cartacea separata allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e la sua mancanza, quale requisito di ammissibilità, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile, poiché la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo e già esistevano orientamenti interpretativi che consentivano alla parte di adottare una condotta processuale prudenziale. Il TAR ha precisato che tale sanatoria non è più ammessa per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, mentre era stata riconosciuta in precedenza in alcuni casi. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di chiedere la penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la domanda non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura del difensore deve essere speciale e contenere elementi sufficienti a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e la controversia specifica.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore, previamente avvisato in udienza o camera di consiglio, non sia comparso.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui l'art. 182, comma 2, c.p.c.; tale rinvio non consente però di sanare la mancanza originaria della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La possibilità di regolarizzare la procura non opera quando la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e manca al momento della sua proposizione.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, non imputabile alla parte; non è configurabile quando esistevano orientamenti interpretativi e la parte abbia scelto l'opzione processuale meno prudente.

  • art. 22 c.p.a.

    È richiamato, insieme all'art. 23 c.p.a., per evidenziare la regola generale del patrocinio tecnico nel processo amministrativo.

  • art. 23 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della necessità ordinaria della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato civile posto a fondamento dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente preciso l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una procura separata, cartacea e meramente generica non soddisfa tale requisito quando sia allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; la mera allegazione telematica di una copia informatica della procura cartacea non dimostra né la consapevolezza del mandante circa il contenuto dell'atto né la contestualità della procura rispetto alla formazione del ricorso.
  • La regola secondo cui la specialità della procura può desumersi dal contesto documentale unitario della procura apposta in calce o a margine non si estende automaticamente alla procura sottoscritta su supporto cartaceo separato e successivamente allegata telematicamente al ricorso digitale.
  • La mancanza o l'inidoneità originaria della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione della procura ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile tramite l'art. 39 c.p.a.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la disciplina applicabile era oggetto di orientamenti interpretativi già esistenti e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente, anziché adottare una modalità processuale idonea a evitare la preclusione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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