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Interpello

Risposta n. 122 del 23/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’istante la causa ostativa non opera perché mancherebbero entrambi i presupposti richiesti dalla norma: non vi sarebbe controllo della S.r.l. e le attività della società sarebbero diverse da quelle professionali svolte, anche per modalità di esercizio e vincoli deontologici.

Cause ostative al regime forfetario per un professionista socio al 50% di una S.r.l.

Il quesito

Il contribuente chiede se, pur essendo dottore commercialista e avvocato e detenendo il 50% di una S.r.l. che svolge attività di consulenza, possa accedere al regime forfetario, verificando se ricorrano sia il controllo della società sia la riconducibilità delle attività svolte.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che la causa ostativa dell’art. 1, comma 57, lett. d), l. 190/2014 si applichi solo se coesistono controllo della S.r.l. e attività economiche riconducibili a quelle del professionista. Nel caso concreto riconosce il controllo diretto ex art. 2359 c.c. per la partecipazione del 50%, ma precisa che la causa ostativa non opera se il contribuente non effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi alla società controllata; in tal caso può accedere al forfetario per il 2019 e non decade nel 2020.

Cause ostative al regime forfetario per socio al 50% di S.r.l.

L’interpello riguarda l’applicazione della causa ostativa prevista per il regime forfetario nei confronti di un professionista abilitato sia come dottore commercialista sia come avvocato, titolare del 50% di una S.r.l. operante nel settore della consulenza. L’Agenzia è chiamata a verificare se la sola partecipazione pari al 50% e la natura dell’attività della società impediscano l’accesso al regime agevolato.

Fattispecie rappresentata

L’istante svolge prevalentemente attività di dottore commercialista nei settori dell’amministrazione di imprese e della consulenza per il Tribunale e la Procura della Repubblica. Detiene inoltre una partecipazione del 50% nella ALFA S.r.l., partecipata dall’altro socio al restante 50%.

La società ha come oggetto sociale un ampio insieme di attività di consulenza e assistenza tecnica, direzionale e aziendale, tra cui:

  • consulenza in materia civile, commerciale, industriale e immobiliare;
  • gestione dei rapporti con il personale, tutoraggio e formazione;
  • consulenza su acquisti, appalti e finanziamento, con esclusione delle attività riservate;
  • redazione di business plan, studi di fattibilità, programmi di investimento e ristrutturazione aziendale;
  • consulenza in logistica e internazionalizzazione;
  • consulenza contrattualistica e metodi alternativi di risoluzione delle controversie;
  • creazione e gestione di una struttura di supporto per studi commerciali, legali e professionali.

La società ha codice ATECO 70.22.09, relativo alle "Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale".

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede se, alla luce della modifica apportata dalla legge di bilancio 2019 all’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014, possa comunque applicare il regime forfetario, sostenendo che nel suo caso non ricorrano i presupposti della causa ostativa.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

L’istante ritiene che la causa ostativa si realizzi solo quando sussistano cumulativamente due condizioni:

  • il controllo, diretto o indiretto, della S.r.l.;
  • la riconducibilità dell’attività della società a quella del contribuente.

Sostiene che nel caso concreto tali condizioni non ricorrano entrambe. In particolare, afferma che:

  • la propria attività professionale è diversa da quella societaria, poiché opera in ambiti legati all’amministrazione di aziende, alla consulenza per organi giudiziari e ad attività soggette ad abilitazione professionale, mentre la S.r.l. presta servizi di consulenza e assistenza di natura imprenditoriale;
  • le modalità di esercizio sarebbero differenti anche sotto il profilo deontologico, poiché la società svolgerebbe attività promozionali e commerciali incompatibili con i divieti degli ordini professionali;
  • non sussisterebbe il controllo della S.r.l., poiché la partecipazione è esattamente pari al 50% e non vi sarebbero patti parasociali, con conseguente impossibilità di esercitare un controllo sull’assemblea.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama:

  • l’articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che disciplina il regime forfetario;
  • l’articolo 1, comma 57, lettera d), della medesima legge, come modificato dall’articolo 1, commi 9-11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • l’articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice civile, per la nozione di controllo;
  • la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che precisa i criteri applicativi della causa ostativa.

La circolare chiarisce, in particolare, che:

  • ai fini della verifica rilevano le attività effettivamente esercitate e non solo i codici ATECO formalmente dichiarati;
  • la causa ostativa richiede la compresenza del controllo della S.r.l. e della riconducibilità delle attività svolte;
  • la verifica va effettuata con riferimento all’anno di applicazione del regime;
  • il controllo ex articolo 2359 c.c. può ritenersi integrato anche in presenza di partecipazione al 50% in una S.r.l., ferme restando le ulteriori condizioni.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia precisa preliminarmente che il proprio esame non riguarda i requisiti generali di accesso al regime forfetario né le altre eventuali cause ostative.

Sul punto interpretativo, conferma che la causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d), opera solo se sono presenti congiuntamente:

  • il controllo diretto o indiretto di una S.r.l.;
  • l’esercizio da parte della società di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del contribuente.

Nel caso concreto, l’Agenzia rileva la sussistenza della prima condizione, ritenendo integrato il controllo diretto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2, c.c. per effetto della partecipazione del 50% nella S.r.l.

Quanto alla seconda condizione, l’Agenzia osserva che la verifica della riconducibilità delle attività effettivamente svolte costituisce un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello. Tuttavia precisa che, se il contribuente non effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi, a qualsiasi titolo, nei confronti della S.r.l. controllata, viene meno la riconducibilità tra le due attività economiche e, quindi, non si applica la causa ostativa.

Conclusioni operative

Sulla base di quanto affermato, l’Agenzia conclude che:

  • il contribuente può aderire al regime forfetario per il 2019, poiché la causa ostativa va verificata con riferimento a tale anno;
  • qualora la causa ostativa sussistesse, la conseguenza sarebbe la decadenza dal regime nel 2020;
  • se invece il contribuente non intrattiene rapporti di cessione di beni o prestazione di servizi con la S.r.l. controllata, la causa ostativa non opera e non si determina alcuna decadenza nel 2020.

In sintesi, l’elemento decisivo non è solo la partecipazione al 50% nella S.r.l., ma anche l’eventuale esistenza di rapporti economici tra professionista e società tali da rendere riconducibili le attività esercitate.

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