Cassazione Penale, Sentenza n. 27610/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'atto di appello per "assenza" della sottoscrizione digitale del difensore ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022. Il ricorrente censura l'erronea applicazione della norma sostenendo che la disposizione parla di assenza della firma digitale e non di firma apposta con certificato eventualmente scaduto; inoltre denuncia che la verifica è stata effettuata unilateralmente dalla cancelleria tramite software e non in contraddittorio, mentre la difesa produceva verifiche interne che attestavano la validità della firma digitale e documenti utili a dimostrare la paternità dell'atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che, nel periodo transitorio e con sistemi telematici ancora in fase di assestamento, il mancato riconoscimento della firma da parte dei sistemi di cancelleria non è di per sé sufficiente per dichiarare l'inammissibilità. Occorre verificare la presenza di altri elementi che attestino la paternità dell'atto (es. logo di firma visualizzato dal difensore, provenienza da PEC certificata, firme riconosciute su altri documenti allegati come la procura speciale). Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rimesso la causa al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150
riferimento alla "assenza" della sottoscrizione digitale del difensore
La Corte interpreta la norma come riguardante l'effettiva assenza della sottoscrizione digitale; tuttavia, in fase transitoria non può essere applicata in modo automatico sulla base del solo mancato riconoscimento da parte dei sistemi di cancelleria, dovendosi verificare anche altri elementi che attestino la paternità dell'atto.
art. 310 cod. proc. pen.
Citato solo per indicare la costituzione del collegio giudicante; non incide direttamente sul merito della questione di ammissibilità trattata.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che il ricorso è stato illustrato limitatamente al primo motivo, ossia che la Corte ha esaminato il motivo effettivamente dedotto in ricorso.
Cass., Sez. V, n.4333 del 27.11.2024 (dep. 2025), rv 287644
occorre verificare la sussistenza o meno di eventuali altri elementi qualificanti che attestino la paternità certa dell'atto processuale, quali la documentata presenza del logo contenente la firma digitale nei documenti visualizzati sul computer del difensore, la provenienza da un indirizzo PEC certificato del difensore e la presenza di firme digitali riconosciute su altri documenti allegati allo stesso invio, tra cui la procura speciale
Precedente richiamato come criterio operativo: in periodo transitorio la mancata validazione automatica non è decisiva; vanno considerate prove e indizi alternativi della paternità dell'atto.
Massime di principio
- Nel periodo transitorio di adeguamento dei sistemi telematici, il mancato riconoscimento automatico della firma digitale da parte della cancelleria non determina di per sé l'inammissibilità dell'atto.
- La nozione di "assenza" della sottoscrizione digitale deve essere applicata restrittivamente: se ci sono elementi che attestano la paternità dell'atto (logo firma visualizzato, invio da PEC certificata, firme su allegati come procura speciale), l'atto va ritenuto valido o comunque va approfondito.
- Se emerge un problema tecnico relativo alla validazione (es. certificato scaduto o software non aggiornato), il giudice deve consentire verifiche supplementari e non decidere immediatamente per inammissibilità senza contraddittorio con la difesa.
- La prova della paternità dell'atto può essere fornita anche con strumenti informatici e documentali diversi dal solo esito del software di cancelleria; tali elementi devono essere valutati cumulativamente.
- In caso di dubbio sulla validità della sottoscrizione, è preferibile adottare misure che portino a una decisione sul merito (es. integrazione, verifica in contraddittorio, perizia) anziché dichiarare l'inammissibilità, secondo il principio di interpretazione restrittiva delle ipotesi di inammissibilità.
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