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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04516/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di divisione ereditaria del patrimonio relitto da un soggetto deceduto nel 1982. Nel corso del giudizio di merito, due coeredi convenuti in divisione hanno proposto domande riconvenzionali per ottenere l'esclusione dalla comunione ereditaria di alcuni immobili siti in Fasano, sostenendo di averne acquistato la proprietà per usucapione. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado e ha respinto tali domande, ritenendo che la disponibilità dei beni fosse riconducibile, a seconda dei casi, a mera tolleranza, a consegna non traslativa o a possesso non esclusivo. Contro la sentenza d'appello i due coeredi hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione di norme su comunione ereditaria, possesso e contratto a favore di terzo, per avere il giudice di merito negato il possesso utile all'usucapione e applicato erroneamente i principi sulla detenzione/tolleranza anziché la presunzione di possesso; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per errata distribuzione dell'onere della prova, ponendo a carico dei ricorrenti la prova del possesso esclusivo; 3) violazione delle norme sulle presunzioni e della valutazione della prova, per non avere valorizzato le prove offerte e per avere attribuito rilievo a una presunzione semplice invece che a dichiarazioni confessorie; 4) motivazione apparente o incomprensibile ai sensi dell'art. 132 c.p.c., per mancata individuazione del momento di insorgenza del possesso uti dominus; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia extra petita, sostenendo che l'appello fosse stato proposto dalla sola coerede appellante in relazione alla propria quota e non nell'interesse della comunione. La Corte di cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso: i ricorrenti avevano dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non avevano depositato, unitamente al ricorso, copia della sentenza munita della relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità e ha applicato la condanna ex art. 96 c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito, da parte dei ricorrenti, della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, onere imposto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. quando nel ricorso si affermi che la sentenza è stata notificata. Ha precisato che tale omissione non può essere sanata da una produzione tardiva ex art. 372 c.p.c. e che, in ogni caso, il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di impugnazione. Conseguentemente, il ricorso è stato definito in rito senza esame dei motivi. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stata altresì applicata la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 714 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma sulla comunione ereditaria e sul possesso dei coeredi, ma non applicato dalla Corte nel merito per l'improcedibilità del ricorso

  • art. 1102 c.c.

    invocato dai ricorrenti in tema di uso della cosa comune; la Corte non ha esaminato il motivo nel merito

  • art. 1140 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'esistenza del possesso; non vi è stata decisione di merito sul punto

  • art. 1141 c.c.

    invocato dai ricorrenti quale presunzione di possesso; la Corte non ha affrontato il tema per l'improcedibilità

  • art. 1411 c.c.

    citato dai ricorrenti nel primo motivo; non risulta sviluppata una specifica interpretazione nella decisione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte non ha deciso sul merito della censura

  • art. 115 c.p.c.

    invocato in relazione alla valutazione della prova e al principio di non contestazione; non esaminato nel merito

  • art. 2728 c.c.

    citato dai ricorrenti in tema di presunzioni legali; non esaminato nel merito

  • art. 2729 c.c.

    citato dai ricorrenti in tema di presunzioni semplici; non esaminato nel merito

  • art. 2733 c.c.

    citato per richiamare la prova confessionale; non esaminato nel merito

  • art. 116 c.p.c.

    invocato con riguardo al prudente apprezzamento delle prove; non esaminato nel merito

  • art. 132, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per dedurre motivazione apparente o mancante della sentenza di appello; non esaminato nel merito

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita pronuncia extra petita; la censura non è stata scrutinata per l'improcedibilità

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale utilizzata per incardinare i motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    norma processuale utilizzata per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    ritenuto violato per mancato deposito, con il ricorso, della copia notificata della sentenza impugnata; la sua inosservanza comporta improcedibilità

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per escludere che l'omissione del deposito della sentenza notificata possa essere sanata con produzione tardiva

  • art. 370, terzo comma, c.p.c.

    menzionato quale possibile fonte di deposito da parte del controricorrente idoneo a superare l'omissione del ricorrente

  • art. 325, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione al procedimento accelerato e alla proposta del consigliere delegato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio a seguito di richiesta del ricorrente

  • art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.

    citato nel richiamo giurisprudenziale sulle incompatibilità del consigliere delegato

  • art. 52 c.p.c.

    citato nel richiamo giurisprudenziale sulle incompatibilità del giudice

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna per responsabilità aggravata, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 137-bis disp. att. c.p.c.

    richiamato per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio da parte della cancelleria della Corte

  • art. 6 CEDU

    richiamato per escludere che la sanzione processuale dell'improcedibilità contrasti con il diritto di accesso al giudice

Massime di principio

  • Se il ricorrente afferma nel ricorso che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare contestualmente copia della sentenza munita della relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., salvo che tale documento sia già stato prodotto tempestivamente dalla controparte o acquisito ritualmente dal fascicolo d'ufficio.
  • La tardiva produzione della sentenza notificata non sana l'omissione del deposito imposto dall'art. 369 c.p.c., perché l'onere di allegazione e deposito è posto direttamente a carico del ricorrente e opera come condizione di procedibilità dell'impugnazione.
  • L'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenza notificata opera anche quando il ricorso sia stato notificato oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.; in tal caso il vizio non è superabile mediante il solo richiamo alla notificazione già intervenuta.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la proposta del consigliere delegato non determina incompatibilità a partecipare al collegio della decisione, poiché non ha natura decisoria definitiva.
  • Quando la decisione è resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le conseguenze di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti economici ulteriori previsti dal Testo unico sulle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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