Sentenza n. 1562/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottata in ragione di una denuncia a suo carico per il reato di minaccia grave. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 7, 10, 22, 23 e 24 della l. 241/1990, del diritto di difesa e del contraddittorio procedimentale, nonché il difetto assoluto di istruttoria, l’eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti e contraddittorietà apparente, sostenendo che, nonostante la comunicazione di avvio del procedimento, l’Amministrazione non gli aveva osteso la denuncia o querela posta a fondamento della revoca. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 11, 39 e 43 del r.d. 773/1931 e dell’art. 3 della l. 241/1990, oltre a difetto e insufficienza di istruttoria, carenza e apparenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, sproporzione e illegittimo automatismo valutativo, contestando che il giudizio di inaffidabilità fosse stato formulato mediante il generico richiamo al reato contestato. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, dell’art. 97 Cost. e l’eccesso di potere per sproporzione, illogicità, difetto di ponderazione e sviamento, ritenendo la revoca sproporzionata rispetto all’unico fatto contestato.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto alla censura procedimentale, ha ritenuto pienamente soddisfatte le esigenze partecipative e difensive: dopo la comunicazione di avvio del procedimento del 14 novembre 2025, il difensore aveva interloquito con la Questura anche sull’ostensione degli atti; l’Amministrazione lo aveva contattato telefonicamente e il difensore, preso atto della presenza nel fascicolo della segnalazione dei Carabinieri, aveva dichiarato di non avere interesse all’ostensione di ulteriori atti, depositando comunque note difensive. Quanto alle censure sostanziali, il Collegio ha richiamato gli artt. 11 e 39 del r.d. 773/1931, affermando che il giudizio sull’affidabilità nell’uso delle armi costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto ab externo in presenza di illogicità o irragionevolezza. Non è necessario che il comportamento sia penalmente accertato in via definitiva, essendo sufficiente la sua autonoma valutazione amministrativa e anche un quadro indiziario idoneo a far dubitare della perfetta affidabilità dell’interessato. La condotta qualificata come minaccia grave è stata ritenuta non coerente con il possesso di un’arma e idonea a porre in dubbio l’affidabilità del titolare. La valutazione della Questura è stata giudicata ragionevole, adeguatamente motivata, proporzionata e immune da vizi di illogicità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre oneri e accessori, comprese quelle della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 773/1931
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La norma consente la revoca della licenza quando emergano circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione; il giudizio sull’affidabilità del titolare è espressione di discrezionalità amministrativa.
art. 39 r.d. 773/1931
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, …, alle persone ritenute capaci di abusarne.
La disposizione attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza un ampio potere preventivo fondato sulla valutazione dell’affidabilità del soggetto e del rischio di abuso delle armi.
art. 7 l. 241/1990
La partecipazione procedimentale è stata ritenuta rispettata mediante la comunicazione di avvio, l’interlocuzione con il difensore e il deposito di note difensive.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento è stata ritenuta adeguata in relazione alla condotta di minaccia grave e al conseguente dubbio sull’affidabilità del titolare della licenza.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non conduce all’annullamento, poiché la revoca è stata ritenuta ragionevole e proporzionata.
Massime di principio
- Il giudizio sull’affidabilità di una persona ai fini del rilascio o del mantenimento di un titolo abilitativo al porto o alla detenzione di armi costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e può essere sindacato dal giudice soltanto quando risulti manifestamente illogico o irragionevole.
- Ai fini della revoca di una licenza di porto d’armi non è necessario che il comportamento posto a fondamento della valutazione sia stato definitivamente accertato come reato; l’Amministrazione può autonomamente apprezzare i fatti e fondare il giudizio di inaffidabilità anche su elementi indiziari.
- La valutazione di inaffidabilità ai fini della prevenzione dei rischi connessi all’uso delle armi ha natura prognostica e preventiva: non richiede una specifica e ulteriore istruttoria sulla pericolosità sociale quando i fatti acquisiti siano già idonei a far dubitare della sicurezza del corretto utilizzo dell’arma.
- La revoca della licenza di porto d’armi è legittima quando la condotta concretamente valutata, quale una minaccia grave, sia ragionevolmente incompatibile con il possesso di un’arma e la motivazione dia conto del collegamento tra il comportamento e il dubbio sull’affidabilità dell’interessato.
- La partecipazione procedimentale e le esigenze difensive risultano soddisfatte quando, dopo la comunicazione di avvio, l’interessato o il suo difensore abbia avuto la possibilità effettiva di interloquire con l’Amministrazione, anche sull’accesso agli atti, e abbia potuto presentare osservazioni difensive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 ago 2026Sentenza n. 1764/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 12 ago 2026Sentenza n. 1765/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 12 ago 2026Sentenza n. 14250/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 12 ago 2026Sentenza n. 14251/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Sentenza · 12 ago 2026Sentenza n. 2442/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 12 ago 2026Sentenza n. 2443/2026 - Palermo, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →