Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6498/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento a) della determinazione, a firma del Direttore Generale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, Dott. Luca Baldino, n. 24300 del 12 dicembre 2022 – avente ad oggetto l'“Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” – con il relativo allegato, con cui la Regione Emilia-Romagna ha, inter alia, determinato gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da versare “entro e non oltre il giorno 12 gennaio 2023, ovvero entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna” (la “Determinazione”); b) della nota prot. n. 1226250.U del 13 dicembre 2022, trasmessa alla Ricorrente a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Oggetto: Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018”; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale ancorché non noto negli estremi e nel contenuto; nonché per l'annullamento d) del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 15 settembre 2022 (il “Decreto”) – avente ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – e delle tabelle allegate che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; e) del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 26 ottobre 2022, recante la “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (le “Linee Guida”); f) di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati, ivi inclusi, ove occorrer possa, (i) l'“accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7 novembre 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, (ii) l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022. nonché (iii) l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; nonché per l'annullamento g) per quanto occorrer possa, delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali richiamate nella Determinazione, anche ove di contenuto sconosciuto, con le quali è stato certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singola azienda fornitrice; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 18 del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (il “D.L. 115/2022” o “Decreto Aiuti bis”) e dell'art. 9 ter, comma 8, 9 e 9 bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (il “D.L. 78/2015”), in relazione agli artt. 2, 3, 23, 32, 41, 42, 53, 77, 97, nonché agli artt. 10, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione; e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 18 del D.L. 115/2022 e dell'art. 9 ter, comma 8, 9 e 9 bis, del D.L. 78/2015 con la Direttiva 2014/24/UE, con l'art. 2 del protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritto dell'uomo e delle liberà fondamentali (la “CEDU”), con gli artt. 28, 30, 34, 36, 49, 168, 169 del TFUE, nonché con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea e l'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU;

Giustizia amministrativa202303135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di individuazione dell'impresa fornitrice e della quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali presupposti e agli atti di certificazione del fatturato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione della Regione Emilia-Romagna che le aveva addebitato una quota di ripiano della spesa per dispositivi medici relativa agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché la relativa comunicazione, il decreto interministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali, gli accordi e le intese della Conferenza Stato-Regioni e le deliberazioni delle aziende sanitarie regionali concernenti la certificazione del fatturato. Ha inoltre prospettato la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea delle questioni relative alla compatibilità della disciplina del pay-back con i parametri costituzionali, il diritto dell'Unione europea e la CEDU. Nel corso del giudizio, con memoria del 4 marzo 2026, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, con compensazione delle spese. Il Tribunale ha rilevato che la Regione non aveva comunicato l'avvenuto versamento dell'importo dovuto nella misura ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha precisato che la cessazione della materia del contendere, prevista dall'art. 7 d.l. 95/2025 per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, presuppone la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione o della Provincia autonoma, del provvedimento che accerta l'avvenuto versamento dell'importo dovuto nella misura ridotta. Poiché tale comunicazione e tale accertamento non risultavano effettuati, non poteva essere pronunciata la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione dell'avvenuto pagamento era stata ritenuta sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere richiede l'accertamento del pagamento mediante provvedimento regionale o provinciale e la sua comunicazione alla segreteria del TAR Lazio; in mancanza di tali adempimenti, può comunque sussistere una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    La disposizione individua i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano ai quali si riferisce la disciplina sopravvenuta richiamata dal giudice.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale sopravvenuta può essere pronunciata soltanto quando siano integrati tutti gli adempimenti espressamente richiesti dalla legge, inclusi l'accertamento amministrativo del pagamento e la comunicazione dell'atto al giudice.
  • In assenza degli adempimenti necessari per la cessazione della materia del contendere, l'avvenuta eliminazione dell'utilità concreta perseguita dal ricorrente può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l'improcedibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere distinta dalla cessazione della materia del contendere: la prima può essere dichiarata anche quando non ricorrano le specifiche condizioni formali previste dalla disciplina speciale per la seconda.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.