Cassazione Penale, Sentenza n. 35351/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il reclamo ex art. 18 ter, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354 contro il provvedimento che aveva sottoposto la corrispondenza del detenuto a visto di controllo. Il ricorrente contestava l'inosservanza e l'erronea applicazione di norme penali e processuali (art. 18 ter Ord. pen. e art. 125 cod. proc. pen.), denunciando che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato elementi a favore della difesa (concessione di liberazione anticipata come prova di rieducazione, ammissione di responsabilità e interrogatorio davanti alla Procura di Milano) e che non sussistevano elementi concreti che giustificassero il pericolo per la sicurezza in caso di mancato controllo della corrispondenza; inoltre il detenuto segnalava problemi di sicurezza nel reparto e contestava la privazione del computer.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la misura del visto di controllo sulla corrispondenza, richiamando l'appartenenza di Battisti al gruppo dei Proletari Armati per il Comunismo, i quattro omicidi commessi, la tipologia di azioni dirette contro l'istituzione carceraria, le evasioni e la lunga latitanza (1981 e 2004), nonché la persistenza di contatti con ambienti affini e l'ostilità verso lo Stato. Per tali motivi è risultato concreto il rischio che la corrispondenza potesse contenere messaggi provocatori o estremisti idonei a creare problemi dentro e fuori le carceri. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 18 ter Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
art. 18 ter, comma 1, lett. b), commi 3 e 5, Ord. pen.
Consente al Magistrato di sorveglianza, su richiesta del PM o proposta del Direttore, di sottoporre la corrispondenza a visto di controllo per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, o per ragioni di sicurezza e ordine dell'istituto; il Tribunale ha ritenuto tale potere esercitabile alla luce della concreta situazione del detenuto.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente per contestare presunte omissioni procedurali; la Corte ha ritenuto che il Tribunale di merito abbia esaminato le memorie difensive e abbia adeguatamente motivato il rigetto del reclamo, escludendo il vizio denunciato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in favore della parte resistente, essendo il ricorso rigettato.
Massime di principio
- Il controllo della corrispondenza dei detenuti è legittimo quando sussistono elementi concreti e attuali che possano far ritenere un rischio per la sicurezza o l'ordine dell'istituto o per indagini penali.
- La partecipazione a organizzazioni eversive, reati violenti commessi per finalità terroristiche, evasioni e latitanze costituiscono elementi rilevanti e giustificativi per misure di controllo anche in presenza di atti formali di collaborazione o di segni di rieducazione.
- Le contestazioni procedurali richiedono la dimostrazione del concreto vizio: l'omessa considerazione di documenti difensivi è rilevante solo se si prova che essi avrebbero mutato l'esito del giudizio e non sono stati effettivamente presi in considerazione.
- La motivazione del provvedimento che adotta misure cautelari o di controllo deve essere chiara e collegare i fatti storici e le condizioni attuali al rischio ipotizzato; se ciò è fatto, la decisione è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
- Ricorsi basati su generiche affermazioni di riabilitazione o su esigenze personali di sicurezza nel reparto devono dimostrare il nesso concreto tra libera corrispondenza e pericolo per poter rimuovere misure cautelari applicate per ragioni di ordine o sicurezza.
- L'onere di provare l'insussistenza del pericolo grava sul ricorrente: i precedenti comportamenti, la struttura organizzativa dei reati e la persistenza di contatti con ambienti affini possono prevalere sulle mere dichiarazioni di cambiamento.
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