Cassazione Civile, Ordinanza n. 07840/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, poi rigettata sulla base di un parere negativo della Commissione territoriale. A seguito dell'impugnazione del diniego davanti al Tribunale, era stata concessa una sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento negativo. Il richiedente domandava quindi alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo ai sensi della normativa indicata nel testo, per poter circolare regolarmente in Italia nelle more del giudizio. La Questura negava il rilascio, ritenendo che non fosse previsto alcun permesso provvisorio. Il richiedente proponeva allora ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere il provvedimento cautelare richiesto; il Tribunale rigettava l'istanza reputando già assicurata la tutela cautelare dalla sospensione del diniego. Contro tale ordinanza il richiedente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 22 d.lgs. 142/2015, dell'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 e degli artt. 5 e 19-ter d.lgs. 150/2011.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse un'ordinanza cautelare, priva di stabilità e inidonea al giudicato, e quindi non ricorribile per cassazione neppure ai sensi dell'art. 111 Cost. Ne è derivata la conferma del rigetto dell'istanza cautelare e, in assenza di difese dell'amministrazione intimata, nessuna statuizione sulle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Invocato dal ricorrente come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 4 d.lgs. 142/2015
Richiamato dal ricorrente a sostegno del preteso diritto al permesso temporaneo.
art. 5 d.lgs. 142/2015
Richiamato dal ricorrente a sostegno del preteso diritto al permesso temporaneo.
art. 22 d.lgs. 142/2015
Richiamato dal ricorrente a sostegno del preteso diritto al permesso temporaneo.
art. 35-bis d.lgs. 25/2008
Richiamato dal ricorrente nel formulare la censura di legge.
art. 5 d.lgs. 150/2011
Richiamato dal ricorrente nel formulare la censura di legge.
art. 19-ter d.lgs. 150/2011
Richiamato dal ricorrente nel formulare la censura di legge.
art. 111 Cost.
La Corte afferma che il ricorso straordinario non è proponibile contro provvedimenti cautelari interinali privi di stabilità e inidonei al giudicato.
art. 2, comma 3, lett. e-bis, d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. n. 80 del 2005
Richiamato per affermare che, nel sistema vigente, i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito non sono ricorribili per cassazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- I provvedimenti cautelari o urgenti che anticipano gli effetti della decisione di merito, ma sono privi di stabilità e non idonei al giudicato, non sono impugnabili con ricorso per cassazione neppure ai sensi dell'art. 111 Cost.
- L'eventuale deduzione di abnormità del provvedimento cautelare non ne muta la natura interinale e non consente, da sola, l'accesso al ricorso straordinario per cassazione.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto contro un provvedimento non ricorribile, la conseguenza è l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di mancata costituzione dell'intimato, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; resta fermo l'obbligo, ove dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07748/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07749/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07750/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07756/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07757/2023 del 17/03/2023
- ordinanza_civile · 17 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07760/2023 del 17/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →