Cassazione Civile, Ordinanza n. 16781/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (intermediario)
La controversia
Una compagnia assicurativa ha convenuto in giudizio una società postale deducendo che quest'ultima aveva pagato un assegno di traenza non trasferibile dell'importo di euro 5.400,00 a soggetto diverso dal beneficiario indicato nel titolo. Il Tribunale ha condannato la società postale al pagamento della somma, oltre accessori, e la Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo non provata la prova liberatoria dell'intermediario. La Corte territoriale ha valorizzato il fatto che il controllo del presentatore mediante documento d'identità e codice fiscale non fosse sufficiente, specie in assenza di un rapporto in corso con l'istituto, e ha richiamato anche la mancata osservanza di raccomandazioni ABI. Ha inoltre escluso rilievo causale alla circostanza che l'assegno fosse stato spedito per posta ordinaria, senza particolari cautele. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933, degli artt. 1218, 1176, comma 2, e 1992 c.c. e della L. n. 445/2000, sostenendo che la responsabilità della banca/intermediario negoziatore deriva dall'obbligo legale di pagare al prenditore effettivo e che la disciplina generale della colpa non sarebbe derogata; 2) violazione dell'art. 83 d.P.R. n. 156/1973, del d.m. 26 febbraio 2004, dell'art. 1227, comma 1, c.c. e dell'art. 43 l. assegni, sostenendo che l'invio del titolo con posta assicurata avrebbe costituito condotta diligente e che la posta ordinaria integra concorso colposo del mittente; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., negando che il danno potesse essere considerato in re ipsa e sostenendo che fosse stato liquidato un pregiudizio solo potenziale; 4) violazione dell'art. 1224 c.c. per mancato esame della doglianza sulla svalutazione monetaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo corretta la censura alla motivazione della sentenza impugnata sia sul piano della diligenza esigibile dalla banca/intermediario nell'identificazione del presentatore, sia sul piano del concorso di colpa del mittente che abbia spedito l'assegno per posta ordinaria. In particolare, ha affermato che la diligenza richiesta va valutata in concreto secondo il parametro dell'accorto banchiere e delle circostanze del caso, ma non impone ulteriori verifiche generalizzate come quelle sull'esistenza di un'attività economica o di risparmio del presentatore, né l'adozione automatica di misure tratte da raccomandazioni ABI prive di portata precettiva. Ha inoltre ribadito che la spedizione dell'assegno per posta ordinaria, in caso di sottrazione e pagamento a soggetto non legittimato, può integrare concorso di colpa del mittente, costituendo antecedente necessario dell'evento dannoso. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 r.d. n. 1736/1933
L'obbligo di pagamento dell'assegno non trasferibile al legittimo portatore deve essere adempiuto con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.; la banca/intermediario può liberarsi provando che l'inadempimento non le è imputabile.
art. 1218 c.c.
La responsabilità dell'intermediario è letta in chiave di responsabilità da inadempimento, con possibilità di prova liberatoria per non imputabilità dell'inesatto adempimento.
art. 1176, comma 2, c.c.
La diligenza professionale va valutata secondo il parametro dell'accorto banchiere e in concreto, tenendo conto delle circostanze specifiche e di eventuali indici anomali, non con criteri rigidi e astratti.
art. 1992 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in collegamento all'obbligo di pagamento del titolo al portatore legittimato.
L. n. 445/2000
Richiamata dalla ricorrente nel primo motivo, senza specifica autonoma elaborazione nel provvedimento.
art. 83 d.P.R. n. 156/1973
Richiamato nel secondo motivo in tema di spedizione del titolo e modalità del servizio postale.
d.m. 26 febbraio 2004
Richiamato nel secondo motivo in tema di modalità di spedizione e cautele postali.
art. 1227, comma 1, c.c.
La spedizione dell'assegno per posta ordinaria può integrare concorso colposo del mittente nella produzione del danno.
art. 43 l. assegni
La regola sul pagamento dell'assegno non trasferibile è coordinata con la valutazione della colpa dell'intermediario e del concorso del mittente.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere della prova sul danno; il motivo è stato assorbito.
art. 1224 c.c.
Richiamato dal ricorrente sulla liquidazione della svalutazione monetaria; il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Nella negoziazione e nel pagamento di assegni non trasferibili, la responsabilità dell'intermediario va valutata secondo la diligenza professionale dell'accorto operatore bancario, da apprezzarsi in concreto rispetto alle circostanze del caso e a eventuali indici oggettivi di anomalia.
- La banca o l'intermediario non è tenuto, in assenza di specifici elementi sospetti, a svolgere verifiche eccedenti quelle esigibili sulla genuinità del documento esibito o sulla situazione economica del presentatore, né a conformarsi automaticamente a mere raccomandazioni prudenziali prive di valore normativo vincolante.
- La spedizione di un assegno non trasferibile per posta ordinaria, se il titolo viene sottratto e incassato da soggetto non legittimato, può integrare concorso di colpa del mittente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., perché espone volontariamente al rischio di perdita un mezzo di pagamento suscettibile di circolazione illecita.
- In materia di clausole generali e norme elastiche, il controllo di legittimità può investire anche l'interpretazione giuridica del parametro elastico adottato dal giudice di merito, non solo la mera ricostruzione fattuale.
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