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Ordinanza

Ordinanza n. 373/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Cosenza che aveva revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente aveva dedotto censure fondate anche su integrazioni documentali prodotte tardivamente e aveva contestato il contegno silente dell'amministrazione rispetto a una propria istanza di autotutela. Il testo non specifica ulteriori motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le censure non fossero favorevolmente valutabili poiché le integrazioni documentali tardive non erano comunque anteriori all'adozione del provvedimento impugnato e, pertanto, non potevano incidere sulla legittimità di quest'ultimo. Ha inoltre affermato che l'azione di annullamento non è lo strumento idoneo per contestare il silenzio serbato dall'amministrazione su un'istanza di autotutela. La tutela interinale è stata quindi negata; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati identificativi della parte ricorrente e dell'oscuramento delle generalità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata, in linea generale, sulla base degli elementi e della documentazione disponibili anteriormente alla sua adozione; integrazioni documentali successive non possono retroattivamente incidere sulla valutazione della legittimità dell'atto già emanato.
  • Il silenzio dell'amministrazione su un'istanza di autotutela non può essere contestato mediante l'azione di annullamento del provvedimento originario, poiché tale azione non è lo strumento processuale idoneo a censurare un comportamento silente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaOnere della prova e principio dispositivo

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