Cassazione Penale, Sentenza n. 2125/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputata propose ricorso per violazione di legge con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., sostenendo che non vi fosse prova che ella fosse a conoscenza dei precedenti penali a suo carico e quindi della consapevolezza di rendere dichiarazioni mendaci sul proprio stato di incensuratezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n.111 del 6 aprile 2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti dell'art.64 comma terzo cod. proc. pen. e dell'art.495 comma primo cod. pen. nella parte in cui non escludono la punibilità quando all'indagato/imputato non siano stati previamente dati gli avvertimenti sul diritto al silenzio prima delle domande ex art.21 norme att. cod. proc. pen. Nel caso concreto l'imputata non era stata avvertita del diritto al silenzio; pertanto la sua condotta non è più punibile. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
La norma sanziona le false dichiarazioni ma, alla luce della sentenza costituzionale richiamata, la sua punibilità non si applica quando le false dichiarazioni sono rese da persona sottoposta ad indagini o imputata senza che le siano stati previamente rivolti gli avvertimenti di cui all'art.64 c.3 cod. proc. pen.
art. 64 comma terzo cod. proc. pen.
La Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la parte della norma che non prevede che gli avvertimenti siano rivolti all'indagato/imputato prima che vengano richieste le informazioni ex art.21 norme att. cod. proc. pen.; l'interpretazione è che gli avvertimenti sul diritto al silenzio devono precedere le domande su informazioni personali non limitate alle generalità.
art. 21 norme att. cod. proc. pen.
Individua le informazioni che possono essere richieste; la pronuncia impone che, se si richiedono tali informazioni oltre le generalità, l'indagato/imputato debba essere previamente avvertito del diritto al silenzio.
Sentenza Corte costituzionale n.111/2023
[..]non conforme alle esigenze di tutela del diritto al silenzio come riconosciuto dall'art.24 Cost. che esige invece che la persona sottoposta alle indagini o imputata sia debitamente avvertita, segnatamente del proprio diritto di non rispondere anche alle domande relative alle proprie condizioni personali diverse da quelle relative alle proprie generalità e dalla possibilità che le sue eventuali dichiarazioni siano utilizzate nei suoi confronti[..]
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni procedurali e sostanziali nella parte in cui non assicurano gli avvertimenti dell'art.64 prima delle domande ex art.21, esimendo dalla punibilità chi ha reso false dichiarazioni senza essere stato previamente avvertito.
art. 24 Cost.
Richiamato come fondamento del diritto al silenzio; la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina processuale debba garantire tale diritto mediante adeguati avvertimenti.
Massime di principio
- Se a una persona sottoposta a indagini o imputata vengono richieste informazioni personali (oltre le generalità) è necessario che le siano previamente rivolti gli avvertimenti ex art.64 c.3 cod. proc. pen.; in mancanza, eventuali false dichiarazioni non sono punibili ai sensi di art.495.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.111/2023, le condotte consistenti in false dichiarazioni rese senza i previsti avvertimenti devono essere dichiarate non punibili; i giudici annullano le condanne per questo motivo (eventualmente senza rinvio quando il fatto non è più previsto come reato).
- La sussistenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza di fornire una dichiarazione falsa) resta un requisito della punibilità: quando la prova della conoscenza dei precedenti manca, la responsabilità può essere esclusa; tuttavia, dopo la pronuncia costituzionale la prima verifica da fare è procedurale (se gli avvertimenti sono stati dati).
- In casi simili la difesa deve controllare e contestare formalmente la mancata formulazione degli avvertimenti previsti dall'art.64 prima delle domande ex art.21; tale vizio procedurale può determinare l'estinzione della punibilità.
- Se invece gli avvertimenti sono stati regolarmente formulati e le domande riguardano generalità o fatti per i quali l'indagato era informato, resta possibile applicare l'art.495 previa valutazione della prova dell'elemento soggettivo.
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