Sentenza del 21/11/2018 n. 30015 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della cartella esattoriale relativa agli anni d’imposta 1999 e 2000, emessa per redditi da partecipazione nella società XXXX. Il contribuente sosteneva di non aver ricevuto ritualmente gli avvisi di accertamento presupposti, contestava la validità dell’iscrizione a ruolo, la motivazione degli atti e la presunzione della sua qualità di socio di fatto. L’Agenzia delle Entrate deduceva invece che la notifica degli avvisi si fosse perfezionata per compiuta giacenza e che la cartella fosse adeguatamente motivata, essendo preceduta dagli avvisi di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Ha stabilito che, nella notificazione a mezzo posta, la notifica si perfeziona dopo dieci giorni dalla spedizione dell’avviso di deposito, anche se il plico viene restituito al mittente prima del decorso del termine massimo di sei mesi. Il termine semestrale costituisce una garanzia ulteriore per il destinatario, ma la sua inosservanza non impedisce il perfezionamento della notifica. La Corte ha inoltre ritenuto fondato il motivo relativo alla motivazione della cartella: quando la cartella è preceduta da un avviso di accertamento, non deve necessariamente contenere una motivazione autonoma e dettagliata. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori contestazioni del contribuente e delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Legge n. 890 del 1982, art. 8, commi 2, 4, 5 e 6
La notificazione si ha per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di avviso di deposito, anche se il destinatario non ha ritirato il piego.
La notifica postale si perfeziona per compiuta giacenza dopo dieci giorni dall’avviso di deposito. Il termine di sei mesi riguarda la permanenza del plico presso l’ufficio postale e costituisce una garanzia ulteriore per il destinatario, non un requisito necessario per il perfezionamento della notifica.
Decreto-legge n. 35 del 2005
Ha modificato la disciplina della notificazione a mezzo posta, prevedendo sia il perfezionamento dopo dieci giorni di giacenza sia la possibilità di ritiro del plico entro il termine massimo di sei mesi.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
L’obbligo di motivazione degli atti tributari deve essere valutato in relazione alla funzione dell’atto e alla conoscibilità dei presupposti dell’imposizione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La cartella di pagamento deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria, ma, quando è preceduta da un avviso di accertamento regolarmente notificato, può rinviare ai contenuti dell’atto presupposto.
Decreto ministeriale 28 giugno 1999, art. 1
È richiamato nel quadro delle disposizioni sulla formazione e motivazione della cartella di pagamento; la Corte esclude tuttavia la necessità di una motivazione autonoma quando l’accertamento presupposto sia stato validamente notificato.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e all’insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi.
Massime di principio
- Nelle notifiche fiscali a mezzo posta, il mancato ritiro del plico non impedisce il perfezionamento della notifica se sono state rispettate le formalità previste e sono trascorsi dieci giorni dall’avviso di deposito.
- La restituzione del plico al mittente prima dei sei mesi può costituire un’irregolarità, ma normalmente non rende inesistente o inefficace la notifica già perfezionatasi per compiuta giacenza.
- Il termine di sei mesi tutela la possibilità del destinatario di acquisire conoscenza dell’atto, ma non sostituisce il termine di dieci giorni previsto per il perfezionamento della notifica.
- Quando una cartella di pagamento è preceduta da un avviso di accertamento validamente notificato, la cartella può motivare la pretesa mediante rinvio all’atto presupposto.
- La contestazione dettagliata della pretesa tributaria può dimostrare che il contribuente ha avuto piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, rendendo normalmente non decisiva una censura generica sulla motivazione della cartella.
- La cassazione con rinvio non definisce necessariamente tutti gli aspetti sostanziali della controversia: il giudice di rinvio deve esaminare le questioni rimaste assorbite o non valutate.
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