Cassazione Civile, Ordinanza n. 26223/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo di un’esposizione derivante da affidamenti concessi a una società debitrice principale, con chiamata in causa di più fideiussori, tra cui una società e due persone fisiche. Gli ingiunti proponevano opposizione deducendo, in sintesi: difetto di rappresentanza processuale della banca per asserita mancanza della procura nel fascicolo monitorio; prescrizione/decadenza della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 1957 c.c.; estinzione della garanzia per effetto dell’art. 1956 c.c.; compensazione tra il credito azionato e controcrediti derivanti da addebiti illegittimi sul conto della debitrice principale. In appello aggiungevano anche la nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d’Italia. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione. In cassazione i ricorrenti articolavano nove motivi, insistendo su: (1) nullità/irregolarità della costituzione della banca per mancato deposito/notifica della procura; (2)-(3) nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e del provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005; (4) errata applicazione dell’art. 1957 c.c. e prescrizione della garanzia; (5) errata esclusione dell’estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c.; (6)-(8) omessa compensazione e omessa considerazione della non contestazione circa indebiti addebiti e interessi usurari, con violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c.; (9) rigetto illegittimo della CTU richiesta per quantificare gli importi asseritamente addebitati in modo illegittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la procura alle liti inserita nel fascicolo monitorio è documento già disponibile nel procedimento e che la mancata notifica della procura unitamente al decreto ingiuntivo non determina nullità, non essendo previsto da alcuna norma. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulla nullità antitrust delle fideiussioni per difetto di specificità e autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano trascritto le clausole oggetto di censura né indicato in modo puntuale come la Corte territoriale si sarebbe discostata dai canoni ermeneutici. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sull’art. 1957 c.c., rilevando che la Corte d’appello aveva correttamente escluso l’inderogabilità del termine semestrale e che, comunque, il testo contrattuale prevedeva una deroga espressa alla norma. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 1956 c.c. perché volta a una nuova valutazione dei fatti e delle prove; nel merito ha comunque osservato che la Corte territoriale aveva fondato il rigetto su più elementi, tra cui l’inverosimiglianza dell’ignoranza dei fideiussori, i rapporti personali e di affari con il debitore principale e la situazione economica non peggiorata in modo decisivo. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulla compensazione e sulla non contestazione, sottolineando che la Corte d’appello aveva escluso la prova del controcredito e la genericità delle allegazioni, e che non era consentita in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo sulla CTU per difetto di specificità e perché la consulenza di parte era stata ritenuta metodologicamente non conforme ai principi di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti in favore della controricorrente; nessuna statuizione è stata resa nei confronti dell’intimata rimasta contumace.
Norme richiamate
art. 1957 c.c.
Il termine semestrale non è ritenuto inderogabile in assoluto; la fideiussione può prevedere una deroga espressa e il fideiussore può rinunciare alla tutela prevista dalla norma.
art. 1956 c.c.
Per l’estinzione della garanzia occorre una concreta allegazione e prova dei presupposti di aggravamento patrimoniale della debitrice principale e della loro conoscenza da parte del creditore; non basta un richiamo generico né il solo rapporto di parentela.
art. 1418 c.c.
La nullità delle fideiussioni per violazione di norme imperative è inammissibilmente dedotta se non vengono trascritti e specificamente censurati i testi contrattuali rilevanti e i passaggi decisivi della decisione impugnata.
art. 1419 c.c.
La deduzione di nullità parziale richiede un puntuale collegamento tra clausola affetta da invalidità e incidenza sull’assetto contrattuale, non potendo la censura ridursi a contestazione astratta.
art. 1421 c.c.
La nullità è rilevabile d’ufficio, ma la parte che la invoca deve comunque allegare in modo specifico gli elementi di fatto e di diritto su cui la censura si fonda.
art. 115 c.p.c.
La violazione sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o ignora fatti non contestati; non quando valuti diversamente le prove raccolte.
art. 116 c.p.c.
La censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, che resta riservata al giudice di merito.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l’onus probandi alla parte sbagliata; non quando ritenga non provato il controcredito allegato in modo generico.
art. 182 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul difetto di rappresentanza, ma la Corte ha escluso qualsiasi invalidità della costituzione della banca per la presenza della procura nel fascicolo monitorio.
art. 166 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla rappresentanza, senza esito favorevole per i ricorrenti.
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che in cassazione non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito; le censure devono individuare specifiche violazioni di legge o vizi consentiti.
art. 2 L. 287/1990
Invocato come parametro della dedotta nullità antitrust delle fideiussioni, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005
Richiamato quale base della censura antitrust sulle fideiussioni conformi allo schema ABI, ma senza idonea trascrizione e specificazione delle clausole contestate.
art. 101 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle nullità delle fideiussioni; la censura è stata però ritenuta inammissibile.
art. 345 c.p.c.
Richiamato per contestare la deduzione della nullità in appello; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli ai ricorrenti.
art. 2909 c.c.
Richiamato nel tema della compensazione, ma la Corte ha ritenuto che mancasse la prova del controcredito e che non si potesse invocare un giudicato o una preclusione in assenza di fondamento probatorio.
art. 1362 c.c.
Richiamato come canone ermeneutico per censurare l’interpretazione dei contratti; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché mirava in realtà a una diversa interpretazione del testo negoziale.
art. 1815 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di interessi; la Corte d’appello aveva rilevato, sulla base delle risultanze peritali, l’assenza di TEG oltre soglia nei conti azionati.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di nullità o invalidità di clausole contrattuali richiede rigoroso rispetto del principio di autosufficienza: il ricorrente deve trascrivere o individuare con precisione i passaggi del testo negoziale e spiegare in che modo il giudice di merito abbia violato i canoni ermeneutici o la disciplina sostanziale.
- La garanzia fideiussoria non si estingue per il solo richiamo astratto all’art. 1956 c.c. o all’art. 1957 c.c.: occorre allegare e provare in modo specifico i presupposti fattuali della tutela invocata; inoltre la disciplina dell’art. 1957 c.c. può essere derogata contrattualmente.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione delle prove: è necessario indicare un effettivo errore di regola decisoria sull’onere probatorio o l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti.
- La censura basata su una pretesa compensazione tra il credito azionato e un controcredito richiede prova concreta del controcredito stesso; non è sufficiente una contestazione generica o una consulenza di parte metodologicamente carente.
- L’eccezione di difetto di rappresentanza processuale fondata sulla mancanza della procura nel fascicolo è infondata quando la procura risulti inserita nel fascicolo monitorio; la mancata notifica della procura insieme al decreto ingiuntivo non integra, di per sé, causa di nullità.
- L’impugnazione che pretende di rimettere in discussione la lettura del contratto data dal giudice di merito è inammissibile se non denuncia specifiche violazioni delle regole legali di interpretazione e si risolve in una mera proposta interpretativa alternativa.
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