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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35124/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Pordenone che li aveva dichiarati colpevoli di gestione illecita di rifiuti (art. 110 c.p., art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006) e condannati ad ammenda. Hanno dedotto un unico motivo: errore sul fatto ai sensi dell'art. 47 c.p., sostenendo di aver agito in base ai consigli del loro commercialista che avrebbe suggerito di iniziare la raccolta dopo l'apertura della partita IVA e che l'attività fosse lecita in attesa di ulteriore documentazione; inoltre Isen e Severdan hanno affermato di non essere depositari di conoscenze sulle autorizzazioni del titolare e di non essere obbligati a verificarle.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che non sussistesse errore sul fatto ma un errore di diritto/di interpretazione normativa, non esimente ai sensi dell'art. 47 c.p. Ha precisato che il consiglio di un professionista privato non costituisce un elemento positivo idoneo a integrare l'ignoranza scusabile in materia di autorizzazioni amministrative, soprattutto trattandosi di attività imprenditoriale per la quale era richiesto un titolo autorizzatorio e, inoltre, il trasporto era privo del formulario di identificazione rifiuti (FIR) ex art. 193 d.lgs. 152/2006. La Corte ha richiamato l'onere di diligenza di chi esercita professionalmente un'attività e la responsabilità anche colposa nel reato contravvenzionale. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati altresì condannati alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, fissata in Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Ricorso congiunto per concorso di persone nel reato; la Corte conferma che il concorso è rilevante anche in ipotesi contravvenzionali e che chi concorre deve verificare la liceità dell'attività altrui.

  • art. 47 cod. pen.

    La Corte ricorda che l'art. 47 c.p. esclude la punibilità solo per l'errore sul fatto (erronea percezione della realtà) e non per l'errore di diritto o di interpretazione tecnica della normativa; pertanto l'errore invocato dai ricorrenti è inidoneo a escludere la responsabilità.

  • art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006

    Norma sulla gestione illecita dei rifiuti; la condotta contestata (raccolta e trasporto senza iscrizione all'albo e senza FIR) integra la contravvenzione prevista.

  • art. 193 d.lgs. n. 152/2006

    Prescrive il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR); l'assenza del FIR è un elemento che contrasta con la tesi della liceità dell'attività e rafforza la responsabilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi comporta, se imputabile a colpa dei ricorrenti, l'onere delle spese e la possibilità di aumento della sanzione da versare alla Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, legge n. 103/2017

    Autorizza la Corte a incrementare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso, tenendo conto delle ragioni dell'inammissibilità.

  • art. 27 Cost.

    Richeamto giurisprudenziale (Corte Cost. n. 364/1988) sul principio che la responsabilità penale presuppone la possibilità effettiva di conoscere la legge; tuttavia la Corte ha evidenziato i limiti dell'ignoranza inevitabile quando l'agente non ha adempiuto al dovere di informazione.

Massime di principio

  • L'errore sul fatto (che esclude la punibilità) riguarda solo una percezione materiale erronea della realtà; l'errore di diritto o di interpretazione normativa non è esimente.
  • Il consiglio di un professionista privato non costituisce di per sé un elemento positivo idoneo a fondare l'ignoranza scusabile circa la necessità di autorizzazioni amministrative.
  • Chi svolge professionalmente o imprenditorialmente un'attività è tenuto a un maggior grado di diligenza nel dovere di informazione; l'errore invocato da un imprenditore è valutato con il parametro dell'homo eiusdem professionis et condicionis.
  • Nel reato contravvenzionale di gestione illecita dei rifiuti, anche la condotta colposa o il concorso colposo sono rilevanti: chi concorre materialmente deve verificare l'effettivo possesso delle autorizzazioni e non può limitarsi a rassicurazioni verbali del terzo.
  • L'assenza di documentazione oggettiva (es. FIR) indebolisce la tesi difensiva della buona fede e rende più difficile qualificare l'errore come inevitabile.
  • In sede di legittimità la Corte di cassazione ha poteri limitati: non può rivedere la valutazione del fatto svolta dal giudice di merito ma solo il corretto svolgimento del sindacato di diritto e la presenza di un apparato argomentativo logico nella decisione impugnata.

Testo integrale

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