Ordinanza n. 436/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli, Sezione VI, 23 ottobre 2025, n. 2496, resa tra le parti, non notificata e concernente la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania - Napoli, Sez. VI, concernente la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appellante)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Campania - Napoli, che aveva esaminato la controversia relativa alla proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il Consiglio di Stato rileva che le censure dedotte in primo grado necessitano di un adeguato esame nella sede di merito e che, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, non presentano profili di sicura fondatezza. Tuttavia, la società appellante ha rappresentato esigenze cautelari riferite anche ai propri dipendenti, tali da giustificare una sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello esclusivamente ai fini della sollecita fissazione del giudizio di merito da parte del TAR, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Non viene affermata la sicura fondatezza delle censure, poiché il fumus boni iuris resta non definito nella fase sommaria; la decisione favorevole è fondata esclusivamente sulla prevalenza del periculum, ossia sull’esigenza di una rapida definizione della controversia in considerazione della posizione della società e dei suoi dipendenti. L’ordinanza cautelare non dispone quindi l’annullamento dell’atto amministrativo né una sospensione espressa dei suoi effetti. Le spese del doppio grado sono compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello contro le ordinanze cautelari del TAR, nell’ambito del quale è stata proposta l’impugnazione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice, in presenza di esigenze cautelari, di definire la tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza necessariamente concedere la sospensione dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, quando le censure non risultano manifestamente fondate né manifestamente infondate, il giudice può rimettere la tutela alla sollecita fissazione del merito da parte del giudice di primo grado.
- Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la prevalenza del periculum in mora può giustificare l’accoglimento dell’appello cautelare ai soli fini della fissazione sollecita dell’udienza di merito, anche in assenza di una valutazione positiva del fumus boni iuris.
- L’accoglimento ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta di per sé l’annullamento o la sospensione dell’atto impugnato, ma assicura una definizione accelerata della controversia nella sede di merito.
Come è indicizzato
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