Sentenza n. 181/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento i) dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n.7/2020 prot. n.1045 del 27 gennaio 2020, a firma del Responsabile del Settore Edilizia e Attività Produttive del Comune di Cutrofiano, geom. Ferruccio Campa, notificata a mani proprie a Palamà Adriana in data 7 febbraio 2020, con la quale è stato ordinato alla ricorrente “di provvedere a propria cura e spese, entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento . . . alla demolizione di tutte le opere abusive come sopra meglio rappresentate ed accertate alla data del 23 GENNAIO 2020 ed al ripristino dello stato dei luoghi”; ii) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia non contiene una decisione sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione, né esamina i motivi di ricorso nel merito. Il Comune non si è costituito. Le spese sono state dichiarate nulle.
Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottata il 27 gennaio 2020 e notificata il 7 febbraio 2020, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio, con memoria depositata nel dicembre 2025, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Il TAR ha rilevato che la dichiarazione non integrava una rituale rinuncia, per difetto dei presupposti di notificazione e accettazione, e l'ha quindi qualificata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, ma la dichiarazione non integra una rituale rinuncia al ricorso per difetto dei requisiti formali richiesti, il giudice amministrativo può qualificarla come sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità del giudizio.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta l'esame dei motivi di ricorso né una pronuncia sulla legittimità dell'atto impugnato.
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