Sentenza del 06/04/2016 n. 6687 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato la sentenza della CTR della Liguria che aveva confermato gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro relativi alla sentenza della Corte d'appello di Genova n. 250/2004. I ricorrenti hanno contestato: la motivazione apparente della sentenza d'appello; l'omessa pronuncia sulla dedotta nullità degli avvisi per carenza di motivazione; e, nel merito, l'applicazione dell'imposta proporzionale dell'1% invece dell'imposta fissa. Secondo le società, la pronuncia civile si sarebbe limitata a una ricognizione meramente dichiarativa del valore della partecipazione societaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem della CTR, escludendo che fosse apparente; ha rilevato che sull'eccezione di nullità degli avvisi vi era stata una pronuncia espressa; e ha confermato che la sentenza della Corte d'appello di Genova costituiva un accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, poiché accertava l'esistenza e il valore di quote societarie nell'ambito di un procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo. Pertanto era corretta l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale dell'1%. Le società sono state condannate, in solido, a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in 2.500 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 8, lettere c) e d), Parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986
Atti dell'autorità giudiziaria di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; atti non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale
La sentenza civile che accerta l'esistenza e il valore di quote societarie, anche se non dispone un trasferimento, rientra tra gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e sconta l'imposta proporzionale dell'1%, non quella fissa.
Art. 548 c.p.c., nel testo allora vigente
Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo
Nel procedimento esecutivo, quando il terzo pignorato non rende la dichiarazione prescritta, può essere necessario un giudizio diretto ad accertare l'esistenza presso il terzo di somme o beni appartenenti al debitore. La pronuncia resa in tale giudizio ha contenuto patrimoniale quando individua beni o diritti utili alla soddisfazione del credito.
Art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Una motivazione sintetica per relationem alla decisione di primo grado è valida se consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e dimostra una valutazione, anche implicita ma verificabile, delle argomentazioni delle parti.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La contestazione della motivazione apparente attiene alla nullità della sentenza e deve essere ricondotta al vizio previsto dal n. 4, mentre il n. 5 riguarda l'omesso esame di fatti decisivi e non la mera insufficienza della motivazione giuridica.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, non conta soltanto la forma della pronuncia, ma il suo contenuto sostanziale e la funzione concretamente svolta.
- Una sentenza che accerta l'esistenza, la titolarità o il valore di partecipazioni societarie può costituire accertamento di diritti a contenuto patrimoniale anche se non dispone un trasferimento di beni o diritti.
- L'imposta proporzionale è applicabile quando la pronuncia giudiziaria individua una situazione patrimoniale economicamente valutabile; l'imposta fissa opera invece per gli atti privi di un accertamento patrimoniale.
- La motivazione per relationem non è automaticamente invalida: è sufficiente che il richiamo alla decisione precedente renda comprensibili le ragioni della conferma e dimostri l'esame delle censure proposte.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice abbia respinto espressamente l'eccezione, anche mediante un richiamo motivato alle ragioni già esposte dal giudice di primo grado.
- Nel giudizio di legittimità, una contestazione formulata con il riferimento normativo errato può essere esaminata secondo il suo effettivo contenuto solo se il motivo consente comunque di individuare chiaramente il vizio denunciato.
- Quando il contribuente contesta esclusivamente la natura fissa o proporzionale dell'imposta, la Corte non esamina questioni diverse, come la corretta determinazione della base imponibile, se non specificamente dedotte.
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