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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12269/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Menniti impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo relativo a lavori eseguiti su porzione di spiaggia demaniale. Contestava l'errata applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 181 d.lgs. 42/2004 sostenendo di essere solo titolare di concessione demaniale (non proprietario), di aver richiesto/autorizzato lavori di sistemazione dell'arenile per motivi di sicurezza (comunicazione al Comune sull'uso di mezzo meccanico per rimuovere massi pericolosi), che l'area non poteva considerarsi bene paesaggistico e che non era stato arrecato nocumento né era necessario porre o mantenere il vincolo cautelare, anche perché i lavori non sarebbero proseguiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero, in sostanza, valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità per la materia delle misure cautelari reali; ha confermato che il Tribunale di Catanzaro ha adeguatamente motivato il rigetto del riesame, avendo rilevato che il litorale entro 300 metri dalla battigia rientra tra i beni paesaggistici (art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004), che il Menniti era committente e detentore tramite concessione, che i lavori di sbancamento e movimentazione massi erano in corso e privi del nulla osta paesaggistico necessario, giustificando il sequestro preventivo per impedirne la prosecuzione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    Sanziona l'esecuzione di lavori su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa; la norma riguarda chiunque esegua i lavori e include anche il committente dell'opera.

  • art. 142, comma 1, lett. a) d.lgs. 42/2004

    "i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare"

    Dichiara di interesse paesaggistico, a prescindere da una specifica dichiarazione di interesse pubblico, la fascia costiera entro 300 metri dalla battigia, imponendo l'obbligo del nulla osta/ autorizzazione per interventi.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione al riesame delle misure; la Corte ha però rimarcato i limiti del ricorso per cassazione sulle misure cautelari reali.

  • art. 325, comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce che nel ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali non è consentita la deduzione del vizio di motivazione in quanto tale; la Corte precisa tuttavia che violazioni tanto gravi della motivazione da renderla inesistente rientrano comunque nella nozione di violazione di legge.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiama i requisiti minimi di motivazione (coerenza, completezza, ragionevolezza); la Corte conferma che la motivazione del Tribunale, benché sintetica, soddisfaceva tali requisiti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze economiche per ricorsi infondati o con profili di colpa; la Corte ha disposto l'onere del pagamento delle spese e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il titolare di una concessione demaniale che commissiona lavori su area costiera paesaggisticamente protetta può essere ritenuto responsabile penalmente come committente anche se non è proprietario.
  • La fascia costiera entro 300 metri dalla battigia è automaticamente tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a) d.lgs. 42/2004: qualsiasi intervento richiede il nulla osta/autorizzazione paesaggistica.
  • L'esecuzione di lavori senza il nulla osta paesaggistico giustifica il sequestro preventivo per impedire la prosecuzione degli interventi, soprattutto se i lavori sono in corso.
  • In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è limitato a vizi di legge; le censure di merito sulla valutazione dei fatti e sulla motivazione non sono generalmente sindacabili, salvo che la motivazione sia talmente carente da configurare violazione di legge/di art.125.
  • La comunicazione o la finalità 'di sicurezza' (es. rimozione massi per la balneazione) non esonera dall'obbligo di ottenere le autorizzazioni paesaggistiche quando l'area è protetta.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle Ammende) per profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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