Cassazione Penale, Sentenza n. 41981/2024 del 15/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato per "mancanza di specificità" dei motivi di doglianza. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione di legge (art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 581 e 546 c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale non aveva valutato la completezza della motivazione della sentenza di primo grado e che, in applicazione del principio del "favor impugnationis" e della giurisprudenza della Cassazione, l'appello avrebbe dovuto essere ammesso se le doglianze erano identificabili con sufficiente precisione anche se non dettagliatissime.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto i motivi formulati in termini generici e aspecifici, privi della necessaria correlazione con la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (in particolare la pronuncia a Sezioni Unite "Galtelli") secondo cui l'onere di specificità dei motivi è proporzionale alla specificità della motivazione della decisione di primo grado, ma rimane comunque l'obbligo per l'impugnante di indicare i punti della decisione oggetto di censura. Non può gravare sul giudice d'appello l'onere di individuare motu proprio le carenze argomentative. Perciò il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (la sentenza riportata nel testo è troncata e non indica l'importo esatto).
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata quale causa di inammissibilità dell'appello quando i motivi sono aspecifici: comporta la declaratoria d'inammissibilità se manca la correlazione tra motivi e motivazione del provvedimento impugnato.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Collegata all'art. 591, disciplina il contenuto dei motivi; la Corte interpreta il combinato disposto con l'art. 597 come prescrizione che i motivi indichino le ragioni di diritto e gli elementi di fatto relativi ai punti della sentenza.
art. 597, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per sottolineare che la cognizione del giudice d'appello è limitata ai punti della decisione indicati nei motivi; non consente però l'ammissibilità di motivi che non rispettino il requisito di specificità.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina dell'impugnazione e della motivazione; la Corte non ha ritenuto che valga a eliminare l'onere di indicazione dei punti controversi nell'appello.
art. 95 d.P.R. 115/2002 (menzionato come reato contestato)
Norma sostanziale indicata per descrivere il reato di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile in primo grado; non incide sulla questione processuale dell'ammissibilità dell'appello qui decisa.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 ("Galtelli")
«Venendo all'ordinamento interno, deve osservarsi che, dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lettera c), 591, comma 1, lettera c), e 597, comma 1, cod. proc. pen., emerge che l'ultima di tali disposizioni ... non può essere interpretata nel senso che sia sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, che i motivi si riferiscano semplicemente a "punti della decisione"...»
Pronuncia fondamentale richiamata dalla Corte: stabilisce che l'onere di specificità è commisurato alla specificità della motivazione impugnata, ma rimane l'obbligo di indicare i punti e le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le doglianze; il principio del "favor impugnationis" non autorizza a sospendere tale onere.
Giurisprudenza di merito citata (es. Sez. 6, n.3721/2015; Sez. 5, n.28011/2013; altre)
Decisioni richiamate a sostegno del principio per cui la genericità o la mancata correlazione fra motivi e motivazione impugnata determina inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- L'impugnazione per appello deve indicare con sufficiente precisione i punti della decisione di primo grado che si censurano e le ragioni di fatto e di diritto a fondamento di ciascun motivo; la genericità o la mancanza di correlazione con la motivazione del giudice di primo grado comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.1 lett. c).
- La specificità richiesta è proporzionale alla completezza della motivazione impugnata: se la sentenza di primo grado è poco argomentata l'onere difensivo si attenua ma non si annulla: occorre comunque indicare i punti che si ritengono carenti e come si contesta la valutazione.
- Il principio del "favor impugnationis" non autorizza il giudice d'appello a supplire integralmente all'assenza di specificità dell'atto di gravame: il difensore deve comunque dirigere il gravame su punti determinati della decisione.
- In funzione pratica: per evitare l'inammissibilità, l'appello dovrebbe elencare i capi/punti della decisione contestati e motivare per ciascuno la doglianza (riferimenti di fatto e norma, evidenze probatorie alternative o lacune argomentative), evitando censure generiche o meramente assertive.
- Il giudice di appello valuta in prima battuta l'ammissibilità (specificità estrinseca e altri requisiti) prima di entrare nel merito; pertanto preparare l'atto di appello curando la correlazione fra motivi e motivazione impugnata è decisivo.
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