Cassazione Civile, Ordinanza n. 10642/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata semplificata, confermata dalla Corte d'appello di Trento sul reclamo della società stessa. La corte territoriale ha ritenuto legittimata la creditrice istante sulla base di un credito per forniture di beni incidentalmente accertato, e ha reputato integrato lo stato di insolvenza in base alla consulenza tecnica d'ufficio e al rilevante squilibrio tra attivo realizzabile e passivo accertato. La società fallita ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) ha contestato la legittimazione attiva della creditrice a chiedere il fallimento, assumendo che il credito non fosse definitivamente accertato e che la corte non avesse considerato giudizi risarcitori promossi dalla fallita; 2) ha censurato l'accertamento dell'insolvenza, sostenendo che la corte si fosse affidata alla CTU senza considerare le osservazioni del consulente di parte, le possibili ricadute di un'azione risarcitoria contro la creditrice e il contesto economico legato al Covid, nonché l'assenza di debiti verso lavoratori, enti previdenziali e banche; 3) ha dedotto nullità per omessa pronuncia sulle doglianze relative a una presunta condotta abusiva e contraria a buona fede e correttezza della creditrice; 4) ha lamentato il diniego di integrazione o chiarimenti della CTU; 5) ha contestato la condanna alle spese posta a carico del legale rappresentante della società, assumendo che tale pronuncia fosse illegittima e che il reclamo non fosse manifestamente infondato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché conforme all'orientamento consolidato secondo cui, ai fini della legittimazione del creditore istante, il tribunale fallimentare deve compiere un'autonoma delibazione incidentale del credito, senza che sia necessario un definitivo accertamento giudiziale; ha osservato che la corte territoriale aveva valutato il credito della creditrice e ritenuto infondate le eccezioni della società fallita. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché mirava in realtà a sovvertire un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, essendo l'insolvenza stata desunta dalla CTU e dallo sbilancio patrimoniale. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché la corte d'appello aveva comunque esaminato, sia pure sinteticamente, l'asserita condotta abusiva della creditrice. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione di superfluità dell'integrazione della CTU appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti indicati. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la condanna alle spese ex art. 94 c.p.c. era stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante personalmente e l'impugnazione era stata proposta non in proprio ma nella sola qualità di rappresentante della società, dunque da soggetto privo di legittimazione sul quel capo. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese di legittimità perché le intimate non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 6 l.fall.
richiamato tra le norme invocate contro la legittimazione del creditore istante; la Corte ribadisce che non occorre un definitivo accertamento del credito, ma una delibazione incidentale del tribunale fallimentare.
art. 19 l.fall.
richiamato nel primo motivo; la Corte lo considera nel quadro della verifica incidentale del credito posto a fondamento dell'istanza di fallimento.
art. 5 l.fall.
richiamato nel secondo motivo; la Corte ribadisce che lo stato di insolvenza è un giudizio di fatto riservato al merito.
art. 15 l.fall.
richiamato nei motivi secondo e terzo; evoca il procedimento per la dichiarazione di fallimento e la valutazione dei presupposti.
art. 16 l.fall.
richiamato nel terzo motivo in relazione alle doglianze sul procedimento fallimentare.
art. 18 l.fall.
richiamato nei motivi di ricorso; attiene al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte rileva che le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio e della CTU; la Corte lo esclude come vizio deducibile nei termini prospettati.
art. 132 c.p.c.
richiamato per sostenere nullità della sentenza; la Corte non ravvisa un vizio motivazionale rilevante in cassazione.
art. 111 Cost.
invocato insieme alle censure di legittimità; la Corte non ravvisa violazione del canone di motivazione sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato per i motivi di nullità; la Corte esclude l'omessa pronuncia e altre nullità dedotte.
art. 360 bis c.p.c.
fondamento dell'inammissibilità del primo motivo, poiché la decisione impugnata era conforme all'orientamento consolidato della Corte.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato come limite del sindacato di legittimità sull'accertamento di fatto dello stato di insolvenza e della qualità di imprenditore commerciale.
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte rileva che la questione è stata comunque esaminata dal giudice di merito.
art. 1175 c.c.
richiamato in relazione ai principi di correttezza nei rapporti contrattuali e all'asserito abuso del creditore.
art. 1375 c.c.
richiamato in relazione ai doveri di buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale, ma senza esito utile per la ricorrente.
art. 196 c.p.c.
richiamato per contestare il diniego di integrazione della consulenza tecnica; la Corte afferma la discrezionalità del giudice di merito.
art. 94 c.p.c.
"gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in genere coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell’intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita"
la Corte afferma che, quando la condanna alle spese è pronunciata personalmente nei confronti del rappresentante, quest'ultimo è il titolare del potere di impugnare quel capo e non la parte rappresentata in sua vece.
art. 88 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo in combinato con le norme sulle spese e sulla responsabilità processuale.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo per contestare la condanna alle spese.
art. 96 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo in relazione alla responsabilità aggravata, ma non decisivo nella soluzione della Corte.
art. 13 l. 247/2012
richiamato nel quinto motivo in tema di spese e compensi professionali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento, non è necessario un definitivo accertamento giudiziale del credito: è sufficiente una delibazione incidentale del tribunale fallimentare sulla sua esistenza, compresa la valutazione delle contestazioni del debitore che ne deducano l'insussistenza o l'estinzione.
- L'accertamento dello stato di insolvenza e della qualità di imprenditore commerciale è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di un fatto decisivo, non mediante una mera diversa lettura delle prove.
- La valutazione di attendibilità, utilità e superfluità di una consulenza tecnica o di una sua integrazione appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione sul punto è presente.
- Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito esamini, anche sinteticamente, la questione dedotta e la ritenga infondata o irrilevante.
- La condanna personale del rappresentante ex art. 94 c.p.c. attribuisce a quel soggetto, e non alla parte rappresentata, la legittimazione a impugnare il relativo capo della sentenza.
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