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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31787/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato tre ordinanze del Tribunale del riesame di Catanzaro che avevano rigettato le richieste di dissequestro della società "Cin Cin s.r.l." e del relativo compendio aziendale, sequestrati ai sensi dell'art. 416-bis comma 7 cod. pen. e 240-bis cod. pen. nel procedimento a carico di Ferrante Gianfranco. Hanno dedotto, in sintesi: 1) violazione di legge e insufficienza dei presupposti per il sequestro finalizzato alla confisca (assenza del "fumus commissi delicti" e impossibilità di qualificare Ferrante quale "gerente di fatto" della società), sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia che descriverebbero Ferrante come vittima di estorsioni e il bar come non utilizzato per "summit di mafia"; rapporti con la società Naturella s.r.l. sarebbero sporadici e regolari; la provenienza illecita di assegni e le ipotesi di usura non sarebbero dimostrate; la titolarità societaria sarebbe storica e legittima (eredità dai genitori), non fittizia. 2) vizio di motivazione per mancata considerazione delle deduzioni difensive e dei nuovi elementi emersi nel dibattimento, nonché mancata valutazione del "periculum in mora".

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: 1) i ricorrenti hanno cumulato con un unico atto tre distinte impugnazioni: la cassazione deve riferirsi a un provvedimento specifico; pertanto sono state esaminate le posizioni separatamente (in questa sede è stata trattata la posizione di Lucia Esposito; le impugnazioni di Antonino e Salvatore sono state dichiarate de plano inammissibili per avere impugnato anche ordinanze non adottate nei loro confronti). 2) Quanto al merito di Lucia, la deduzione secondo cui gli elementi emersi nel dibattimento avrebbero fatto venire meno i presupposti del sequestro è inammissibile: i nuovi elementi del dibattimento, salvo che non dimostrino in maniera manifesta l'insussistenza del fatto di reato presupposto del sequestro, non giustificano la revoca del sequestro preventivo; la persistenza degli elementi a sostegno della misura cautelare reale e la disciplina di cui all'art. 323 c.p.p. giustificano la tendenziale permanenza del sequestro sino alla conclusione del primo grado. 3) Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e all'obolo in favore della Cassa delle ammende, fissato in euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 416-bis comma 7 cod. pen.

    Disposizione richiamata come base per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in materia di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che la semplice emersione di elementi dibattimentali non superi, salvo manifesta evidenza di insussistenza del reato presupposto, la valutazione cautelare originaria che giustifica il mantenimento del sequestro.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alla finalizzazione del sequestro alla confisca; la decisione conferma che la mera produzione di elementi processuali ulteriori non implica automaticamente l'assenza dei presupposti per il sequestro finalizzato alla confisca.

  • art. 240, comma secondo, n. 2 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella parte che disciplina i casi di confisca obbligatoria che possono impedire la immediata perdita di efficacia del sequestro in caso di sentenza assolutoria; la Corte ne utilizza i principi per delimitare l'effetto dell'assoluzione sul sequestro.

  • art. 323 cod. proc. pen.

    La Corte richiama l'art. 323 c.p.p. per spiegare che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca tende a perdurare fino alla conclusione del giudizio di primo grado, salvo casi specifici (sentenza di assoluzione o venuta meno delle esigenze cautelari e beni non confiscabili anche in astratto).

Massime di principio

  • Non è possibile impugnare con un unico ricorso per cassazione più provvedimenti distinti: ogni provvedimento va impugnato separatamente; la cumulazione può portare a inammissibilità de plano.
  • Il semplice emersione di nuovi elementi probatori nel dibattimento non è di per sé sufficiente a ottenere la revoca di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca: occorre che tali elementi provino in maniera manifesta l'insussistenza del fatto di reato presupposto del sequestro.
  • Perché venga meno un sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario dimostrare la carenza del "fumus commissi delicti" o l'assenza delle esigenze cautelari; deduzioni difensive non valutate o contraddette da elementi investigativi non bastano se non vi è prova manifesta dell'assenza del reato.
  • La permanenza del sequestro sino alla conclusione del giudizio di primo grado è la regola, salvo che l'imputato ottenga l'assoluzione (che, se pronunciata, determina la perdita di efficacia del sequestro salvo confisca obbligatoria) o si dimostri la non confiscabilità del bene nemmeno in astratto.
  • Nelle impugnazioni cautelari e in sede di riesame/cassazione è fondamentale documentare in modo chiaro e specifico sia l'assenza della qualifica soggettiva contestata (es. "gerente di fatto") sia l'assenza di utilizzo illecito del bene (es. per riciclaggio o per attività di associazione mafiosa), con elementi che possano essere valutati come decisivi e non meramente seriamente dedotti.

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