Cassazione Penale, Sentenza n. 32749/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità della corte d'appello di L'Aquila, chiedendo la revisione della sentenza di condanna n. 801/2018 della Corte d'appello di Ancona (reato ex art. 10‑ter Dlgs. 74/2000, periodo d'imposta 2010). Ha dedotto vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e e) c.p.p., sostenendo l'inconciliabilità tra i fatti su cui si fonda la condanna irrevocabile e quelli stabiliti nella successiva sentenza d'assoluzione n. 1395/2018 (omesso versamento IVA per il 2011). Ha poi evidenziato che elementi, prima solo 'in nuce' (piano di ristrutturazione e accordo con l'Agenzia delle Entrate con saldo integrale), sono emersi nel secondo processo e avrebbero dovuto determinare la revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p. o, comunque, la rilevazione di inconciliabilità ai sensi della lett. a).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante e non ammissibile la nuova prospettazione fondata sulla lett. c) dell'art. 630 c.p.p. poiché l'istanza originaria era basata sulla lett. a). Sul piano giuridico ha confermato che ai fini della revisione l'inconciliabilità deve consistere in una incompatibilità oggettiva tra i fatti storici stabiliti nelle sentenze irrevocabili e non in una mera divergenza di valutazione o rivalutazione degli stessi fatti. Nel caso di specie il ricorrente aveva in sostanza prospettato una diversa valutazione degli stessi elementi (o la produzione di prova nuova, diversa fattispecie), il che non comprovava l'inconciliabilità richiesta; perciò ricorso dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10‑ter Dlgs. 74/2000
Norma del reato contestato (omesso versamento dell'IVA). La Corte richiama che si tratta di reato proprio e che gli elementi del reato, compreso il dolo, rientrano nella nozione di "fatti stabiliti a fondamento della sentenza" quando rilevanti ai fini della revisione.
art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen.
Gli articoli richiamati sono i motivi di cassazione prospettati dal ricorrente (vizi di motivazione). La Corte valuta tali censure alla luce della ricostruzione del motivo di revisione e ritiene che si tratti in sostanza di una richiesta di diversa valutazione dei fatti, non idonea a fondare la revisione ex art. 630 lett. a).
art. 630 lett. a) cod. proc. pen.
Prevede la revisione quando è sopravvenuta l'inconciliabilità tra i fatti stabiliti a fondamento di sentenze irrevocabili. La Corte precisa che l'inconciliabilità deve consistere in una incompatibilità oggettiva tra i fatti storici stabiliti, non in una semplice contraddizione logico‑giuridica o diversa valutazione delle medesime prove.
art. 630 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la revisione per nuova prova sopravvenuta. La Corte osserva che la prospettazione basata su questa lettera è inammissibile nella presente sede poiché era nuova rispetto alla domanda originaria fondata sulla lett. a); inoltre la Corte rileva che il ricorrente in effetti invocava una prova nuova, fattispecie distinta da quella dedotta nella domanda originaria di revisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla liquidazione delle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili. La Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento.
Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n.186
Riferimento utilizzato per motivare la liquidazione equitativa alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto però che il ricorso non fosse presentato in colpa, disponendo un importo equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La revisione per "inconciliabilità" ex art. 630 lett. a) c.p.p. richiede una incompatibilità oggettiva tra i fatti storici stabiliti dalle sentenze irrevocabili; non basta la mera contraddizione tra le valutazioni giuridiche o probatorie delle due decisioni.
- Se la nuova circostanza consiste in elementi che costituiscono prova sopravvenuta, la domanda rilevante è quella ex art. 630 lett. c) (nuova prova), e non può essere trasformata in sede di Cassazione in un'istanza diversa da quella originaria.
- La semplice affermazione che elementi utili all'assoluzione erano "in nuce" nel primo processo e sono poi emersi con maggior evidenza non è di per sé sufficiente a dimostrare l'inconciliabilità dei fatti: occorre provare che i fatti accertati nel secondo giudizio rendono oggettivamente impossibile la persistenza dei fatti come stabiliti nella sentenza irrevocabile.
- Le doglianze consistenti in una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio non fondano la revisione; tali questioni attengono alla prudente valutazione del giudice del merito e possono richiedere l'uso della procedura per nuova prova, se applicabile.
- I ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanna alle spese e, in presenza delle condizioni previste, anche un versamento alla Cassa delle Ammende; tuttavia la Corte può modulare l'importo se non ravvisa dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso.
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