Sentenza n. 650/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della deliberazione della Giunta comunale di Mamoiada n. 34 del 23 aprile 2025, pubblicata all’albo pretorio comunale in data 24 aprile 2025, avente ad oggetto “Copertura di 1 posto di istruttore amministrativo, a tempo pieno e indeterminato ex cat. C approvazione schema di accordo tra il comune di Orotelli e il comune di Mamoiada per lo scorrimento della graduatoria”; - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in particolare: i) del verbale del 22 aprile 2025 di selezione della graduatoria del Comune di Orotelli ivi menzionato e del verbale 23 aprile 2025 citato dalla delibera 34/2025; ii) della nota del Comune di Mamoiada 17 giugno 2025 prot. 3731; iii) dell'accordo stipulato in data 24 aprile 2025 tra il Comune di Orotelli e il Comune di Mamoiada; iv) “ove occorra”, della determinazione del Comune di Mamoiada 10 marzo 2025 n. 92 nella parte in cui prevede l’avviso per la copertura di un posto di “istruttore amministrativo”, anziché di “istruttore amministrativo-contabile”; v) “ove occorra” del PIAO - Piano Integrato attività e organizzazione 2025-2027 - approvato con delibera della giunta comunale del Comune di Mamoiada 23 aprile 2025 n. 33, laddove nel piano assunzioni 2025 prevede come profilo professionale da coprire a tempo pieno (FT) mediante scorrimento graduatoria altri enti, “istruttore amministrativo” anziché “istruttore amministrativo contabile” (pag. 114); per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra il Comune di Mamoiada e il controinteressato attinto dalla graduatoria del Comune di Orotelli (allo stato non conosciuto); per la declaratoria ex art. 116, c. 2, c.p.a. di illegittimità e/o annulla mento del differimento di risposta sull’istanza di accesso 16 maggio 2025, di cui alle note 9 giugno 2025 e 11 giugno 2025 e la condanna del Comune all’esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Comune di Mamoiada di scelta della graduatoria del Comune di Orotelli per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, con atti presupposti e consequenziali, nonché il contratto eventualmente stipulato e il differimento dell’accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato tra gli idonei non assunti della graduatoria del concorso del Comune di Fonni per quattro posti di istruttore amministrativo-contabile, contestava la scelta del Comune di Mamoiada di utilizzare, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, la graduatoria del Comune di Orotelli relativa al profilo di istruttore amministrativo. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell’art. 38-bis del regolamento comunale, sostenendo che i profili di istruttore amministrativo e istruttore amministrativo-contabile fossero perfettamente equivalenti e che, pertanto, dovesse essere preferita la graduatoria di Fonni. Invocava inoltre il CCNL del 16 novembre 2022, l’art. 52 del d.lgs. 165/2001, l’art. 3, comma 3, della l. 241/1990 e i criteri di interpretazione contrattuale, deducendo l’inesistenza o la soppressione del profilo di istruttore amministrativo. Con il secondo motivo contestava l’applicazione dei criteri subordinati della vicinorietà e della prossimità temporale; con il terzo deduceva violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, buona fede, affidamento e divieto di disparità di trattamento. Con il quarto motivo impugnava il PIAO e l’avviso di manifestazione di interesse, sostenendo che avessero illegittimamente previsto il profilo di istruttore amministrativo anziché quello di istruttore amministrativo-contabile. Con il quinto motivo deduceva l’illegittimità derivata del contratto di lavoro eventualmente stipulato con il candidato attinto dalla graduatoria di Orotelli. Era stata inoltre proposta un’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a.; su tale istanza il TAR aveva già dichiarato cessata la materia del contendere con ordinanza n. 765 del 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso senza esaminare l’eccezione processuale dell’amministrazione, applicando il principio della ragione più liquida. Ha ritenuto infondato il motivo principale. Il CCNL del 16 novembre 2022 ha introdotto un nuovo sistema di classificazione e indica il profilo di istruttore amministrativo-contabile tra quelli riconducibili all’Area degli Istruttori, ma non ha soppresso né sostituito il profilo di istruttore amministrativo già riconducibile alla precedente Categoria C. I profili professionali esemplificativamente indicati dai contratti collettivi non coincidono necessariamente con le categorie o aree di inquadramento e la tabella di trasposizione del CCNL 2022 riguarda categorie e aree, non l’identità dei singoli profili professionali. Inoltre, anche qualora si riconoscesse una certa assimilazione tra i profili, il grado di sovrapponibilità deve essere valutato in relazione allo specifico istituto applicato e alle esigenze dell’ente locale. Nel caso concreto, l’art. 38-bis del regolamento comunale richiedeva la “perfetta equivalenza della professionalità” quale criterio prioritario per la scelta della graduatoria. Tale equivalenza non sussisteva: pur essendo coincidenti area di inquadramento, livello retributivo, titolo di studio e materie d’esame, l’istruttore amministrativo-contabile presenta una competenza specifica in materia contabile e nei connessi profili amministrativi, mentre l’istruttore amministrativo possiede una competenza amministrativa trasversale. La coincidenza delle materie d’esame non è decisiva, poiché le commissioni devono calibrare concretamente le prove sulla professionalità richiesta dall’amministrazione. Di conseguenza, il Comune poteva applicare il criterio prioritario della perfetta equivalenza e scegliere la graduatoria di Orotelli; il secondo e il terzo motivo, fondati sulla pretesa inapplicabilità di tale criterio, sono stati ritenuti infondati per derivazione. È stato respinto anche il quarto motivo, poiché il PIAO e l’avviso erano coerenti con la legittima individuazione del profilo di istruttore amministrativo. Il quinto motivo è stato respinto perché l’assenza di illegittimità degli atti presupposti escludeva l’illegittimità derivata del contratto. Le spese di lite sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 38-bis del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Mamoiada
perfetta equivalenza della professionalità richiesta
La perfetta equivalenza della professionalità costituisce il criterio prioritario per la scelta della graduatoria e richiede una corrispondenza piena tra le professionalità concretamente richieste e quelle della graduatoria utilizzata.
CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022
appartengono, ad esempio, alla categoria [C, n.d.r.] i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese
Il contratto collettivo introduce il nuovo sistema di classificazione, ma non determina la soppressione del profilo di istruttore amministrativo né rende automaticamente perfettamente equivalenti tutti i profili ricondotti alla medesima area.
art. 13, comma 5, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022
La disposizione disciplina i rapporti tra il precedente sistema per categorie e il nuovo sistema per aree; non riguarda l’identità o la trasposizione automatica dei singoli profili professionali.
art. 52 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La norma è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato, sulla base di essa, l’illegittimità dell’individuazione del profilo professionale da parte del Comune.
art. 3, comma 3, l. 7 agosto 1990, n. 241
La disposizione è stata dedotta dal ricorrente, senza che il giudice ne abbia riconosciuto la violazione.
art. 116, comma 2, c.p.a.
L’istanza di accesso proposta nel corso del giudizio era stata definita con precedente ordinanza mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Il passaggio dal sistema di classificazione per categorie al sistema per aree introdotto da un contratto collettivo non comporta, di per sé, la soppressione o l’identità automatica dei singoli profili professionali precedentemente utilizzati.
- L’equivalenza tra profili professionali deve essere valutata in relazione allo specifico istituto giuridico applicato e alle concrete esigenze dell’ente, non sulla sola base della comune area di inquadramento, del livello retributivo, del titolo di studio o della parziale coincidenza delle materie d’esame.
- Quando un regolamento comunale prescrive la “perfetta equivalenza della professionalità” come criterio prioritario per la scelta di una graduatoria di altro ente, la scelta è legittima solo se la professionalità oggetto della graduatoria è pienamente sovrapponibile a quella richiesta dall’amministrazione utilizzatrice.
- Il profilo di istruttore amministrativo-contabile e quello di istruttore amministrativo non sono perfettamente equivalenti quando il primo richiede una competenza specifica in materia contabile e il secondo una competenza amministrativa trasversale, anche se condividono area di inquadramento, titolo di studio e parte delle prove concorsuali.
- La coincidenza delle materie previste dai bandi non dimostra necessariamente la perfetta equivalenza dei profili, poiché le commissioni esaminatrici devono calibrare il contenuto concreto delle prove sulle specifiche professionalità richieste dall’amministrazione.
- In applicazione del principio della ragione più liquida, il giudice amministrativo può esaminare prioritariamente la manifesta infondatezza nel merito e omettere l’esame delle eccezioni processuali quando la decisione sul merito definisce comunque il giudizio.
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