Sentenza n. 730/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 2807/2024 pronunciata dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 29.5.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale, da parte del Ministero della Salute, della sentenza civile n. 2807/2024 del Tribunale di Salerno
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con la quale il Ministero della Salute e la Regione Campania, in solido per il tramite della mandataria USL 54 di Battipaglia in Gestione di liquidazione, erano stati condannati al pagamento di somme a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis, danno non patrimoniale iure proprio, danno patrimoniale iure proprio, spese giudiziali e spese delle consulenze tecniche d'ufficio. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 4 giugno 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. La Regione Campania aveva pagato la metà delle somme spettanti agli originari attori, mentre il Ministero non aveva corrisposto la restante parte. La ricorrente ha quindi chiesto l'ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.
La decisione
Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza civile, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'integrale mancata esecuzione, da parte del Ministero, delle somme ancora dovute. Il ricorso è stato accolto nei limiti della quota spettante alla ricorrente. Il Ministero è stato ordinato a pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza: la metà degli importi di euro 20.000,00, euro 216.962,27 ed euro 177.000,00, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri stabiliti nella sentenza civile, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza azionata sino all'effettivo soddisfo; inoltre, un quarto della metà delle spese vive di euro 1.150,00 e del compenso professionale di euro 37.951,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, e un quarto della metà delle spese delle due CTU. Quanto alle spese di lite e di CTU, il TAR ha escluso che vi fosse solidarietà attiva tra i quattro creditori, poiché la sentenza civile non l'aveva espressamente prevista; pertanto la ricorrente poteva pretendere soltanto la propria quota, pari a un quarto della metà residua. In caso di ulteriore inadempimento, il Tribunale si è riservato di nominare, su istanza, un commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di agire per l'ottemperanza e l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza definito dal TAR con ordine all'amministrazione di dare esecuzione al titolo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il pagamento di somme dovute dalle amministrazioni può essere intimato in sede esecutiva dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 1314 c.c.
In presenza di una pluralità di creditori senza solidarietà attiva espressamente prevista, ciascun creditore può domandare il soddisfacimento soltanto della propria parte.
art. 97 c.p.c.
Non è applicabile alla pluralità di parti vittoriose quanto al credito per spese processuali, poiché non contempla la fattispecie esaminata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è azionabile una sentenza civile passata in giudicato che condanni un'amministrazione al pagamento di somme, quando sia stata notificata all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Quando un titolo giudiziale attribuisce spese di lite e di consulenza a una pluralità di parti vittoriose senza prevedere espressamente la solidarietà attiva, tale solidarietà non può essere presunta; ciascun creditore può quindi ottenere in ottemperanza soltanto la propria quota del credito.
- Se uno dei coobbligati ha già pagato una parte delle somme dovute in solido, il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'altro coobbligato può riguardare esclusivamente la quota ancora insoddisfatta, con imputazione dei pagamenti già effettuati.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve determinare l'entità concreta delle somme dovute conformemente al dispositivo e ai criteri di calcolo contenuti nel titolo esecutivo, senza estendere il pagamento a quote spettanti ad altri creditori estranei al ricorso.
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